Sempre più grottesco il percorso a zig-zag della Cassazione sulla ricorribilità per motivi di legittimità contro i decreti camerali.
Un anno fa, invertendo la rotta, la aveva ammessa; ne avevamo dato conto qui:
http://www.genitorisottratti.it/2009/11/anche-i-decreti-camerali-di-affidamento.html
Ora ci ripensa nuovamente.
Inammissibile il ricorso straordinario in cassazione contro il provvedimento con cui il giudice dei minori nega la possibilità al genitore naturale d’incontrare il figlio.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza 23578 del 20 novembre 2010. La Corte d’Appello di Venezia aveva adottato due decreti volti ad escludere la facoltà di un padre d’incontrare la figlia naturale: cosí l’uomo li aveva impugnati con ricorso straordinario in Cassazione. Il giudice di legittimità ha però affermato che è “inammissibile il ricorso straordinario in cassazione contro il provvedimento del tribunale dei minorenni volto a regolare il rapporto tra genitori non affidatari e figli naturali, nel corso di un procedimento di affidamento ex art. 317 c.p.c.”.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
Un anno fa, invertendo la rotta, la aveva ammessa; ne avevamo dato conto qui:
http://www.genitorisottratti.it/2009/11/anche-i-decreti-camerali-di-affidamento.html
Ora ci ripensa nuovamente.
Inammissibile il ricorso straordinario in cassazione contro il provvedimento con cui il giudice dei minori nega la possibilità al genitore naturale d’incontrare il figlio.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza 23578 del 20 novembre 2010. La Corte d’Appello di Venezia aveva adottato due decreti volti ad escludere la facoltà di un padre d’incontrare la figlia naturale: cosí l’uomo li aveva impugnati con ricorso straordinario in Cassazione. Il giudice di legittimità ha però affermato che è “inammissibile il ricorso straordinario in cassazione contro il provvedimento del tribunale dei minorenni volto a regolare il rapporto tra genitori non affidatari e figli naturali, nel corso di un procedimento di affidamento ex art. 317 c.p.c.”.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
mi pare una sentenza che la dice lunga sulla volontà di mettere in discussione anche possibili variazioni in corso. La vita secondo la sentenza è immutabile, ma la vita sappiamo bene tutti che non lo è e se le condizioni mutano, se uno cambia casa o perde il lavoro o si ammala, quella sentenza non ha più senso…ed allora perchè si ritiene a monte che sia immutabile? perchè non si vuole deroghe allo sconfinato senso di onnipotenza, in un mondo in cui questa parola spetterebbe solo a Dio?
Perchè è evidente la giustizia dell'uomo è lontana anni luce da quella divina, e nell'uomo-magistrato, in questo caso manca la sana umiltà.