La relazione omosessuale di una madre, laddove non comporti pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei figli, che possono abitare con lei. È quanto ha stabilito il giudice Alessandro Dagnino, del tribunale di Nicosia (Enna), il quale ha respinto il ricorso di un uomo che si sta separando dalla moglie e che aveva chiesto l’affidamento esclusivo dei figli, accusando la donna di avere una relazione omosessuale.

Nella causa di separazione – secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia – il giudice ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Salvatore Timpanaro, legale di una giovane madre che vive in un paesino dell’Ennese. Il tribunale ha anche stabilito che l’atteggiamento dell’uomo non può essere considerato discriminatorio nei confronti della ex moglie: «è umanamente comprensibile – scrive il giudice -, soltanto in questa prima fase, per il disagio conseguente al fallimento dell’unione matrimoniale e tenuto conto del contesto sociale di un piccolo centro».

La coppia si è separata recentemente. Lei ha 30 anni, impiegata; lui 40 e fa il meccanico. Sposati dal 2003, hanno due figli di 3 e 6 anni. Il marito, nell’ambito del procedimento per la separazione, ha accusato la moglie di avere una relazione stabile con un’amica, di cui non ha fatto il nome, ritenendo che questo fosse motivo di non idoneità per l’affidamento dei figli. L’avvocato della difesa, Salvatore Timpanaro, rifacendosi all’articolo 3 della Costituzione e citando la giurisprudenza in materia (tre casi simili accaduti tra il 2006 e il 2008 a Napoli, Catanzaro e Bologna, che riguardavano padri gay), ha sostenuto che quello del marito era un pregiudizio: «Una relazione omosessuale – spiega il legale – non può essere causa di inidoneità per l’affidamento condiviso. Può essere pregiudiziale la modalità del comportamento, anche quella che si può instaurare in una relazione eterosessuale». L’avvocato Timpanaro ha fatto parlare di sè anche in altre occasioni: nel 2008 ottenne che un padre separato, accusato di maltrattamenti, potesse intrattenere rapporti con i figli attraverso una webcam. Qualche tempo tempo dopo riuscì a ottenere la costituzione di parte civile di una bimba di 4 anni nei confronti della madre, accusata di aver eluso un provvedimento di affidamento.

«Il rapporto con la madre, specialmente in caso di bambini piccoli, come quelli di Nicosia(Enna), non deve mai essere interrotto e dunque ha fatto bene il tribunale a respingere il ricorso del padre che voleva l’affidamento esclusivo dei figli solo perché la moglie avrebbe una relazione omosessuale». Melita Cavallo, presidente del tribunale per i minori di Roma, commenta così la vicenda siciliana. «I bambini non hanno pregiudizi, sono innocenti, guardano il mondo con gli occhi dell’affetto – spiega il giudice – e quello nei confronti della madre è particolarmente intenso a quell’età. Anzi, è bene che il padre non sottolinei aspetti della realtà che i bimbi non colgono. Altro sarà – aggiunge Melita Cavallo – quando i figli cresceranno e la relazione omosessuale della madre potrà causare loro pregiudizio. Penso al fatto che, in una situazione come quella di un piccolo centro, possano essere derisi a scuola. Solo allora la decisione del tribunale, se necessario, potrà essere rivista».