Dati sul Condiviso: Una interrogazione parlamentare

Radicali: i veri dati sul condiviso danno spunto per un altra interrogazione parlamentare

Le vere statistiche nazionali di ADIANTUM sull’affido condiviso spingono i radicali a presentare una nuova interrogazione parlamentare. L’on. Rita Bernardini, infatti, sta per depositare un quesito a risposta scritta – che siamo già in grado di anticiparvi – concepito all’indomani della pubblicazione dei dati dell’Osservatorio Nazionale diretto da Tiziana Arsenti.
L’interrogazione della Bernardini, a ben vedere, chiede conto al Ministro della Giustizia anche delle mancate risposta alle precedenti interrogazioni presentate a Ottobre e a Dicembre 2010.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA / Al Ministro della Giustizia
Per sapere – premesso che:
con precedente interrogazione n. 4-08504, presentata nella seduta del giorno 8 settembre 2010, si è chiesto di sapere quali iniziative il Ministro della Giustizia intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che il principio della cosiddetta “bigenitorialità” possa trovare finalmente completa attuazione anche in Italia;
nonostante i solleciti del 12/10/2010 e del 01/12/2010, al predetto atto di sindacato ispettivo non è stata data ancora alcuna risposta;

nel frattempo l’Osservatorio Nazionale ADIANTUM sul condiviso, che ad oggi annovera un campione di 1.020 sentenze provenienti da quasi tutti i tribunali italiani, ha reso noto che i dati provenienti dall’ISTAT relativamente all’attuazione della legge n. 54/2006 sull’affido condiviso risultano essere fortemente viziati atteso che nelle cause di separazione dei coniugi i figli, sebbene affidati ad entrambi i genitori, vengono “collocati”, nella stragrande maggioranza dei casi, presso la madre (“domicilio prevalente”) a causa di una prassi contra legem di diretta creazione giurisprudenziale;

ed invero dal campione analizzato dall’Osservatorio Nazionale ADIANTUM sul condiviso si evince che, a fronte di un 95% di concessione nominale del condiviso, così come comunicata dagli organi di informazione, nel 93% dei casi il “domicilio prevalente” viene stabilito presso la madre e solo nel 2% presso il padre. Pertanto, il dato che si ricava ci dice che nel 90% dei casi la legge in vigore non viene applicata, atteso che i tribunali concedono il condiviso solo formalmente, ma i contenuti delle sentenze (tempi di permanenza con i figli e imposizione dell’assegno anche a parità di reddito) sono ancora quelli tipici di quando imperava l’affidamento esclusivo;

sempre dai dati in possesso dell’Osservatorio Nazionale ADIANTUM sul condiviso si ricava che il cosiddetto “mantenimento diretto” (previsto dalla legge 54/2006), viene negato nel 98% dei casi, al punto che la prassi dell’assegno – anche tra due ex coniugi che hanno il medesimo stipendio – è ancora l’unica ad essere applicata dai tribunali;

il citato Osservatorio, nell’applicazione di una corretta metodologia, ha operato anche un distinguo tra i tribunali ordinari (che disciplinano le separazioni tra le coppie formalmente sposate) e quelli minorili (a cui va la competenza per le coppie di fatto). Ebbene, nei secondi l’applicazione dell’affidamento esclusivo alla madre è ancora molto diffusa, rispetto a quanto avviene nei primi. Si tratta solo di differenze esclusivamente terminologiche, perchè il contenuto e i tempi di permanenza previsti sono del tutto uguali tra loro, cambiando solo la denominazione formale del regime. In particolare, nei tribunali dei minori la legge n. 54/2006 viene aggirata, oltre che con il sistema del “domicilio prevalente”, anche con la formula dell’ “affidamento ai servizi sociali competenti per territorio e collocazione abitativa presso la madre”. Il che rappresenta un vero e proprio stratagemma per affidare i bambini al “genitore sessualmente corretto” anche in presenza di chiari motivi di pregiudizio per i bambini. Tale aggiramento, per il quale i tribunali minorili si servono della stretta collaborazione degli assistenti sociali, dura mediamente dai 3 ai 5 anni, e nasconde perfettamente un vero e proprio affidamento esclusivo dietro esigenze di tutela assolutamente infondate tipo conflittualità, tenera età e così via; venendo ai tempi di permanenza del minore con i genitori, i tribunali ancora oggi non si discostano dall’organizzazione tipica del modello vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006 ossia un pomeriggio a settimana e un week-end alternato di permanenza del bambino con il padre.
fonte Adiantum

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