Può essere dato in adozione il bambino anche se la madre, che versa in precarie condizioni economiche, ha mostrato fin dalla nascita una “lodevole collaborazione e disponibilità” nella crescita del bambino. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1837 del 26 gennaio 2011, ha respinto il ricorso di una mamma, indigente, che si opponeva all’adozione dei suoi due figli perché, nonostante le sue precarie condizioni economiche avrebbe potuto garantire loro una crescita sana all’interno della famiglia naturale.
In particolare la difesa aveva puntato il dito contro i giudici perché, aveva sostenuto il legale, in realtà era stata cercata per i minori “una famiglia ideale”.
Secondo il principio generale applicato anche a questo caso, “l’art. l della legge n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla legge n. 149 del 2001, attribuisce al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale carattere prioritario considerandola l’ambiente preferenziale per garantirne lo sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere, ove possibile, l’insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore”.
In questo caso, hanno concluso i giudici nelle lunghe motivazioni, “la dichiarazione dello stato di adattabilità ha avuto luogo nel rispetto di tali principi, dopo lunga sperimentazione ed ausilio da parte dei servizi sociali, protrattasi nel tempo senza riuscire a dare luogo, secondo le due decisioni conformi del giudice di primo grado e della Corte d’appello, al raggiungimento da parte della madre dei minori – nonostante la sua lodevole collaborazione e disponibilità – dell’autonomia genitoriale necessaria a prendersi cura dei bambini in modo da garantire loro adeguata assistenza”.
Fonte: www.cassazione.net
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