La Cassazione è nuda. Ormai, la sua decennale politica di disarticolazione della Famiglia (quella – in teoria – tutelata dagli artt. 29-31 Cost.), in ottica marxista (con operazione ideologicamente falsificante, si è voluto individuare in uno dei due Generi una presunta “classe oppressa”), è del tutto svelata.
Abbiamo appena visto http://www.genitorisottratti.it/2011/07/se-lex-moglie-e-piu-ricca-dellex-marito.html che, con una pseudo-logica pretestuosa e manipolatoria, la Cassazione trasla dall’ambito divorzile a quello genitoriale il concetto (ritenuto di per sé assurdo, urbi et orbi) della conservazione del tenore di vita (concetto sistematicamente applicato a senso unico: dall’un Genere verso l’altro).
A tale conservazione avrebbe diritto il figlio di separati, anche in un età in cui il tenore di vita semplicemente non esiste; e poiché è di patente evidenza che la separazione impoverisce la ex famiglia (laddove raddoppiano le spese abitative), da tale impoverimento viene tenuto esente uno dei due nuovi nuclei, a totale discapito dell’altro; e ciò si attua – in totale dispregio della riforma sugli affidi – perpetuando il mantenimento indiretto (cioè operato con denaro verso l’adulta, anziché con beni, servizi ed utilità verso il figlio).
Il palese rifiuto della magistratura all’obbedienza verso una legge della Repubblica (l. 54/2006, ritenuta pregiudizievole degli interessi – rectius: privilegi – della ex “classe oppressa”) si manifesta anche nella plebiscitaria disapplicazione di quella parte della riforma (trasposta nel vigente art. 155-quater cc) in base alla quale “dell’assegnazione [della casa] il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori [cioè ai fini dell’assegno di mantenimento, che dovrebbe residuare in via meramente perequativa ed eventuale], considerato l’eventuale titolo di proprieta’”.
Ebbene, l’artificiosità e capziosità di tutte le costruzioni concettual-ideologiche della magistratura in materia di Famiglia (che dissimulano il fine di svellerla dalle fondamenta) viene clamorosamente denunciata quando la Cassazione contraddice se stessa, per l’ennesima volta, come fa con questa pronuncia del 22 luglio della prima sezione civile. Vi si afferma che l’utilità economica rappresentata dall’assegnazione della casa (in ambito separativo extra-genitoriale) va tenuta in conto nella quantificazione del mantenimento in favore della moglie.
Dunque, ecco esplodere lo sgangherato anti-sillogismo: A) aveva prima affermato che il mantenimento del figlio deve ricalcare quello dell’ex moglie (pregresso tenore di vita); B) afferma ora che, per l’ex moglie, l’assegnazione-casa incide sull’assegno; ma C) da 5 anni i giudici di ogni ordine e grado oppongono “obiezione di coscienza” nel traslare dall’ambito coniugale a quello genitoriale il valore economico dell’assegnazione-casa.
Dunque: mantenimento mutuato, sì: ma solo per il pregresso tenore di vita e non per l’assegnazione-casa.
Una confusione ridicola, un guazzabuglio inverecondo: un arrampicarsi sugli specchi per ammantare di juris-prudentia una perniciosa e fallimentare ideologia politica, smentita e sconfitta dalla Storia.
