Spudorata discriminazione di Genere, della Cass. e della CdA di Roma

Cassazione – E’ una buona madre colei che non si cerca un’occupazione e si limiti alle cure domestiche del figlio, mantenuto dal padre separato
CdA-Roma – Va considerato fannullone il padre separato che non si cerchi un’occupazione e che non versi soldi all’ex moglie
Cass. – sentenza 15565, sezione Prima, del 14-07-2011
Laddove le condizioni della separazione personale dispongano l’affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso il padre e diritto-dovere della madre di avere presso di sé i figli secondo determinate modalità, quest’ultima può ben essere esentata dal versamento di un contributo economico in favore dell’altro, in quanto prestazione ulteriore rispetto all’assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, nell’ipotesi in cui ella si trovi in una situazione economica che non le consente alcun esborso, a nulla rilevando la sua potenzialità reddituale.
CdA Roma – Il padre disoccupato e non collocatario deve comunque versare all’ex moglie l’assegno in favore dei figli: è infatti rilevante la sua potenzialità reddituale.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Roma che, con una sentenza del 22 luglio 2011, ha respinto il primo motivo del ricorso presentato da un giovane padre contro la decisione del Tribunale che lo aveva condannato, nonostante la disoccupazione, a versare l’assegno di mantenimento in favore dei suoi due figli.
Lui si era difeso sostenendo di non aver percepito, nel 2005, nessun reddito. Ma i giudici di merito hanno dato rilievo preminente al fatto che un giovane di 35 anni, in buona salute, avrebbe potuto cercarsi un’occupazione.
Secondo la Corte territoriale, infatti, Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo quanto disposto dall’art. 147 c.c, impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica adeguata a far fronte a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento ai fini di una corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri di carattere finanziario è costituito, non soltanto dalle rispettive sostanze dei genitori ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, nel senso che al fine considerato assumono rilievo non solo le risorse economiche di ciascuno dei genitori ma anche la loro accertata potenzialità reddituale.
Fonte: www.cassazione.net

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