L’assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui l’avente diritto costituisca una famiglia di fatto con un partner benestante e abbia dei figli da questo.
A mettere sullo stesso piano le unioni legittime e quelle di fatto è la Corte di cassazione che, con una sentenza dell’11 agosto 2011, ha accolto il ricorso di un ex marito che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Roma (in riforma della decisione del Tribunale della Capitale) a versare alla moglie 250 euro a titolo di assegno di divorzio.
Contro questa decisione l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione e questa volta lo ha vinto. In una interessante sentenza la prima sezione civile ha sottolineato che il fatto di aver avuto due figli dal nuovo compagno e quindi di non essersi potuta dedicare a un’attività lavorativa era una scelta di vita che non poteva ricadere sul primo marito. In più il secondo partner era benestante e aveva contribuito a migliorare le condizioni di vita della donna.
Secondo gli Ermellini la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sull’assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli – non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto.
A questo punto «il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorché di fatto». Non solo.
Ad avviso del Collegio, «si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso».
Fonte: www.cassazione.net
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