La dichiarazione dei redditi non ha un grande valore probatorio nel giudizio di divorzio. Infatti il giudice, al fine di determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, non è tenuto a fondarsi esclusivamente sui documenti fiscali, ben potendo determinarlo sulla base di altre prove.
Lo ha sancito la Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 3163 del 13 luglio 2011, ha chiarito come la dichiarazione dei redditi, alla luce di altre circostanze, non sia assolutamente vincolante per il giudice del divorzio.
È il caso di una coppia di Roma. Il Tribunale della capitale, che aveva deciso sulla separazione, aveva fissato un assegno di mantenimento in favore del figlio di 550 euro al mese e in favore della ex moglie 220 euro al mese. Fra le prove prese in considerazione dal Collegio le dichiarazioni dei redditi sbilanciate in positivo verso lui.
Contro questa decisione l’uomo ha però presentato ricorso alla Corte d’Appello ottenendo la revoca del mantenimento. La Corte d’Appello di Roma ha infatti valutato una serie di altri elementi.
La donna, nonostante fosse malata di cancro, era riuscita a mantenere un tenore di vita più elevato rispetto a quanto aveva dichiarato e alle spese mediche sostenute. In particolare il Collegio ha motivato che le dichiarazioni dei redditi del coniuge obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono – in una causa relativa a rapporti estranei al sistema tributario, quale è quella concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento in caso di divorzio – valore vincolante per il giudice, il quale nella sua valutazione discrezionale ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
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