Ha diritto al mantenimento senza alcuna decurtazione dovuta all’assegnazione della casa familiare la ex moglie casalinga che non ha mai lavorato [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][né fuori né dentro casa – ndr].
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18618 del 12 settembre 2011, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva contestato l’assegno di divorzio in favore della ex moglie, “casalinga” [mantenuta nel lusso per vent’anni dal marito in carriera – ndr]. Il caso riguarda una coppia di Rimini.
A rivolgersi al Tribunale romagnolo per ottenere la separazione era stato il professionista che aveva chiesto ai giudici l’addebito perché lei aveva avuto una relazione extraconiugale [dovuta a “noia da lusso” – ndr] che si era protratta anche dopo la loro riconciliazione.
I giudici avevano respinto la domanda di addebito [le corna sono un diritto dell’annoiata – ndr], provvedendo sulla separazione. Avevano assegnato a lei e ai due figli la casa coniugale (di proprietà della donna per il 50%).
La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello.
Quindi l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione nel quale ha chiesto, fra l’altro, una riduzione o la revoca del mantenimento perché la signora disponeva dell’abitazione.
Gli Ermellini hanno respinto la richiesta sulla base della comparazione delle condizioni economiche dei due. Lui una brillante carriera e 3milioni di euro in capitali [con i quali l’ha dispensata da ogni fatica domestica – ndr]. Lei, “casalinga”.
«A fronte dell’imponente patrimonio del marito – motiva la Cassazione – e dalle notevoli potenzialità reddituali sta l’assenza di reddito di lei [troppo occupata con l’amante – ndr]». Fra l’altro, la donna «non ha mai lavorato per vent’anni, durante la convivenza matrimoniale [mica era fessa – ndr]». Quindi la donna «non possiede alcuna capacità reddituale [a fronte di “altre capacità” – ndr]».
Infatti, per l’assegno al coniuge l’art. 156 c.c. precisa che l’entità è commisurata alle circostanze e ai redditi dell’obbligato, e pure rilevano le “sostanze” oltre che i redditi, sulla base del combinato disposto degli artt. 156 e 143 c.c..
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
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