In tema di assegnazione della casa, anche per i figli di genitori non coniugati, l’articolo 155 quater Cc tutela l’interesse maggioritario della prole [che, in realtà, camuffa quello della madre – ndr] a restare nell’ambiente domestico dove sono nati ed hanno costruito il centro delle loro abitudini. Il problema sorge se da un unico padre discende una numerosa prole nata da madri diverse.
Ne consegue che la casa di proprietà del genitore spetta al figlio [rectius: alla donna – ndr] che ha vissuto abitualmente e assiduamente nell’abitazione paterna a scapito dei fratelli [rectius: delle altre donne – ndr], i quali hanno trasferito i loro interessi altrove.
E’ quanto dispone una sentenza della Corte di cassazione, del 15 settembre 2011 rigettando il ricorso di un padre di cinque figli, che non accetta le disposizioni del decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Milano, che conferma l’assegnazione della casa paterna ad uno di questi (il penultimo, nato dall’ultima convivenza), inficiando, secondo il reclamante, la possibilità dell’intera prole di recarsi periodicamente nella “vecchia casa” a pregiudizio peraltro del legame affettivo con il genitore, i parenti e paradossalmente tra gli stessi fratelli. Infatti, anche se la casa paterna è la stessa per tutti i figli, uno soltanto ha vissuto le sue emozioni e costruito i suoi interessi per più tempo in questo habitat domestico [rectius: una sola donna aveva puntato a rubarla – ndr], visto che i primi tre (nati dal primo matrimonio) hanno preferito trasferirsi in Olanda con la madre, e l’ultima ancora neonata (nata dall’ultima unione) non ha neanche mai visto la casa.
Fonte: www.cassazione.net
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