Cass. – Niente affido condiviso se il figlio rifiuta qualunque rapporto col genitore

Non può essere disposto l’affidamento condiviso dei figli nel caso in cui questi si rifiutino categoricamente di avere rapporti con i genitori.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 15 settembre 2011, ha respinto il ricorso di una mamma che chiedeva l’affidamento condiviso della figlia minore. Ma i giudici di merito avevano respinto l’istanza, dato il rifiuto categorico della bambina di avere qualunque tipo di rapporto con lei.
Inutile a questo punto il ricorso in Cassazione. La prima sezione civile della Suprema corte ha respinto tutti i motivi precisando che «i giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli artt. 155, 155 bis e 155 sexies cod.civ., hanno disposto l’affidamento esclusivo al padre della figlia minorenne, in luogo del suo affidamento condiviso ai genitori, non già per carenze materne [giammai!.. – ndr], ma ineccepibilmente, argomentatamente ed attendibilmente ritenendo che l’affidamento (soltanto o anche) alla madre, cui [Sua Maestà – ndr] la minore si era recisamente [e capricciosamente – ndr] opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all’interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale».
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito

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