Nuova juris-follia dei giudici: lo “stato di bisogno” si presume anche quando non c’è.
Anche quando tra i due coniugi si realizza una separazione di fatto e non vi è l’intervento di un provvedimento giudiziale di accertamento dell’obbligo di versamento, il marito ha l’obbligo di mantenere la famiglia: altrimenti risponde del reato di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza.
In altre parole: il coniuge separato solo di fatto e allontanatosi da casa deve in ogni caso occuparsi finanziariamente della famiglia, in special modo in presenza di figli minori. Sono insufficienti elargizioni episodiche.
Con una sentenza del 15 settembre 2011 della sesta sezione penale, la Corte di cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il padre al pagamento delle spese di giudizio.
Ad avviso degli Ermellini «i rilievi svolti nell’atto introduttivo si limitano a contestare l’esistenza della prova dello stato di bisogno di coloro i quali avrebbero avuto titolo alla percezione dell’assegno di mantenimento, dimenticando che nella specie, non essendo stato adempiuto l’obbligo nei confronti delle figlie minori, tale prova deve ritenersi superflua, essendo tale elemento concreto dimostrato, in re ipsa dalla incapacità dei minori di attendere direttamente alle proprie necessità, e non escludendo la sussistenza del reato neppure la situazione concreta di aiuto proveniente da terzi, o dall’altro coniuge».
Fonte: www.cassazione.net
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