Se l’omesso mantenimento riguarda ex moglie e figlio, va invocato il 570 c.p., non la 54/2006

Nelle controversie che scaturiscono dalla separazione personale, non è la legge 54/2006 a sanzionare penalmente il mancato mantenimento del coniuge nei confronti dell’altro, mentre resta comunque la tutela individuata dall’articolo 570 Cp, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Lo chiarisce una sentenza pubblicata il 6 ottobre 2011 dalla sesta sezione penale della Cassazione.
L’imputato, nel caso di specie, fa mancare il mantenimento alla figlia e all’ex moglie (oltre a subire la solita falsa accusa di maltrattare la bambina). Ma se nel primo caso si può ben invocare la sanzione penale prevista dall’articolo 3 della legge 54/2006, non si può fare la stessa cosa nel secondo.
Si tratta, osservano i giudici di legittimità, di una norma penale di chiusura contenuta in una legge speciale di riforma: nonostante la disposizione sia generica, e dunque ingeneri legittimamente un dubbio, deve essere affermata l’interpretazione secondo cui a essere oggetto di tutela penale da parte della legge 54/2006 sono soltanto gli obblighi economici regolamentati dalla stessa normativa, vale a dire quelli posti a carico di un genitore a favore dei figli, maggiorenni e minorenni.
Il riferimento alla «violazione degli obblighi di natura economica» va dunque inteso a in modo esclusivo al novellato articolo 155 Cc e alle successive norme introdotte in materia. E si può dunque affermare che dalla riforma di cinque anni fa sia rimasta esclusa la sanzione di natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato.
La buona novella della legge 54/2006, osservano gli “ermellini”, è quella di aver detto addio a “figli e figliastri”. L’articolo 3 della legge 54/2006 – spiega infatti la dottrina – equipara la posizione dei figli di fronte alla tutela che l’ordinamento appresta per il caso di omesso versamento (in tutto o in parte) dell’assegno di mantenimento stabilito a loro favore, senza mantenere più alcuna disparità di trattamento tra figli di genitori separati, divorziati o non coniugati affatto.
Il valore innovativo della riforma, insomma, è appunto il riequilibrio della preesistente situazione, con l’attribuzione, alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di separazione verso i figli, di un trattamento analogo rispetto alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di divorzio (la norma, infatti, dispone che in tema di sanzioni penali si applica l’articolo 12-sexies della legge 898/70).
Ma per i coniugi separati dall’affido condiviso non c’è alcuna tutela ulteriore rispetto a quella ex articolo 570 Cp.
Fonte: www.cassazione.net
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