Va stroncato l’ottimo rapporto del minore col padre adottivo: nell’interesse della donna

L’adozione del figlio del coniuge può essere revocata qualora la coppia si sia separata per forti contrasti che mettono a repentaglio la serenità del minore. Non solo. Il bambino va sempre ascoltato dalle autorità, direttamente e indirettamente (con l’aiuto di psicologi e assistenti sociali) anche se è in tenera età.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso di un padre adottivo presentato contro la decisione della Corte d’Appello di Palermo di revocare l’adozione perché separatosi dalla mamma della bambina in un clima molto conflittuale.
Ad avviso del Collegio di legittimità, quanto all’adozione del figlio del coniuge, la norma attribuisce titolo giuridico ad un rapporto di fatto molto più frequente oggi che in passato; con l’introduzione del divorzio. Spesso si costituiscono nuove famiglie, con figli nati da precedente matrimonio e, pur non essendoci una parentela fra genitore adottivo e bambino, esiste una situazione di convivenza. Come sempre avviene in questi casi, inoltre, l’elemento fondamentale [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ma apparente] è il preminente interesse del minore [che dissimula il preminente interesse della madre].
Dunque, non basta che il coniuge del genitore presenti domanda, pur consentendo i genitori del minore (e il minore stesso ultraquattordicenne),ma è necessario che tra il richiedente e il minore stesso sussista effettivamente un valido rapporto affettivo.
In sostanza separarsi in un clima conflittuale non soddisfa questo interesse del minore [rectius: della madre] di serie “A” e quindi legittima, anche in presenza di un ottimo rapporto fra genitore adottivo e bambino, la revoca dell’adozione stessa.
Sull’altro fronte la Cassazione ha invece ribadito che “l’ascolto del bambino è obbligatorio, ove indicato dalla norma e la sua mancanza potrebbe rendere invalido il provvedimento assunto”. È noto, infatti, che «il minore può essere sentito direttamente dal giudice, ma pure l’ascolto può essere indiretto, tramite un ausiliare del giudice, psicologo, educatore, che riferirà poi al giudice stesso. Sarà lo stesso ausiliare a fornire informazioni sulla sua capacità di discernimento».
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito

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