25 marzo 2011 – Rischia una multa salata da versare all’ex marito la madre che senza validi motivi chiede insistentemente, in sede di separazione, l’affido esclusivo del figlio.
Applicando la riforma al processo civile scattata nel 2009, il Tribunale per i minorenni di Milano ha condannato una mamma a versare al suo ex marito 500 euro di multa per aver chiesto, in assenza di valide ragioni, l’affido esclusivo della bambina.
Il padre aveva infatti coltivato con la piccola sempre un ottimo rapporto, non si era mai tirato indietro sul mantenimento. Secondo i giudici, dunque, la donna aveva “abusato del processo”, e le nuove norme prevedono, oltre alle sanzioni per lite temeraria, anche una sorta di multa, da molti definitiva alla francese, da versare alla parte danneggiata, in questo caso l’ex coniuge.
“Orbene, – si legge in sentenza – tenuto conto che la resistente ha tenuto ferma la richiesta dell’affidamento esclusivo della piccola nelle tre udienze e nelle memorie, non ha indicato elementi a sostegno della sua domanda, ha fortemente limitato – in quantità e qualità – il libero esplicarsi del diritto del ricorrente ad allevare la figlia, che le motivazioni addotte a sostegno di tale ultimo comportamento si sono rivelate infondate, ritenuta tale condotta contraria ai doveri di lealtà e probità espressi dall’art. 88 c.p.c., ritenuto che i tempi di definizione del presente procedimento, e degli altri a ruolo presso questo Tribunale, sono stati determinati anche dalla condotta processuale della donna, che tale condotta abbia impegnato tempi e risorse eccessive rispetto al materiale probatorio raccolto e scrutinato alla luce delle richieste di parte resistente, in applicazione del potere officioso concesso a questo Tribunale dal combinato disposto degli artt. 155-bis c.c. e 96, c. 3, c.p.c., la signora va condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata”.
Fonte: www.cassazione.net
Applicando la riforma al processo civile scattata nel 2009, il Tribunale per i minorenni di Milano ha condannato una mamma a versare al suo ex marito 500 euro di multa per aver chiesto, in assenza di valide ragioni, l’affido esclusivo della bambina.
Il padre aveva infatti coltivato con la piccola sempre un ottimo rapporto, non si era mai tirato indietro sul mantenimento. Secondo i giudici, dunque, la donna aveva “abusato del processo”, e le nuove norme prevedono, oltre alle sanzioni per lite temeraria, anche una sorta di multa, da molti definitiva alla francese, da versare alla parte danneggiata, in questo caso l’ex coniuge.
“Orbene, – si legge in sentenza – tenuto conto che la resistente ha tenuto ferma la richiesta dell’affidamento esclusivo della piccola nelle tre udienze e nelle memorie, non ha indicato elementi a sostegno della sua domanda, ha fortemente limitato – in quantità e qualità – il libero esplicarsi del diritto del ricorrente ad allevare la figlia, che le motivazioni addotte a sostegno di tale ultimo comportamento si sono rivelate infondate, ritenuta tale condotta contraria ai doveri di lealtà e probità espressi dall’art. 88 c.p.c., ritenuto che i tempi di definizione del presente procedimento, e degli altri a ruolo presso questo Tribunale, sono stati determinati anche dalla condotta processuale della donna, che tale condotta abbia impegnato tempi e risorse eccessive rispetto al materiale probatorio raccolto e scrutinato alla luce delle richieste di parte resistente, in applicazione del potere officioso concesso a questo Tribunale dal combinato disposto degli artt. 155-bis c.c. e 96, c. 3, c.p.c., la signora va condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata”.
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21 ottobre 2011 – L’amore finisce e gli ex compagni si contendono la figlia.
Lui chiede l’affido condiviso, lei insiste per quello esclusivo in proprio favore e mantiene ferma la sua domanda in tutte le udienze senza tuttavia offrire un vero e proprio fondamento alla propria pretesa, se non ostacolare l’ex partner, impedendogli la libera esplicazione del diritto ad allevare la minore. Si configura allora l’abuso del processo con la condanna della donna per lite temeraria ex articolo 96, comma 3, Cpc: il risarcimento in favore del padre della bimba è fissato in via equitativa in 500 euro.
È quanto emerge da un decreto emesso dal tribunale per i minorenni di Milano (giudice Gennaro Mastrangelo).
Il giudice decide per l’affido condiviso, disciplinando le visite del padre alla minore, che dimorerà presso la madre. La condanna a versare la somma “aggiuntiva” deve essere spiegata mettendo in relazione l’articolo 155 bis Cc, introdotto dalla legge sull’affido condiviso (legge 54/2006), con il terzo comma dell’articolo 96 Cpc, aggiunto dalla riforma del processo civile (legge 69/2009).
La prima norma dispone che «se la domanda (di affidamento esclusivo, ndr) risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile»: ora, spiega il giudice, il richiamo dell’articolo 155 bis Cc all’articolo 96 Cpc deve ritenersi esteso anche al nuovo comma 3 della norma di rito, perché quest’ultima ben si attaglia alle esigenze di celerità che il legislatore dell’affido condiviso ha voluto tutelare scoraggiando «immotivate e pretestuose richieste di affidamento esclusivo»: si controverte, infatti, di diritti personalissimi e per risolvere le controversie in materia non c’è tempo da perdere, altrimenti si rischia di far perdere al minore «pezzi di vita» che non potranno essergli restituiti.
Chiudiamo con la liquidazione dei 500 euro, che avviene secondo equità. Il giudice aderisce alla ricostruzione secondo cui la novella di cui al terzo comma dell’articolo 96 Cpc ha l’obiettivo di sanzionare l’abuso del processo al di fuori dell’area della responsabilità aquiliana: si tratta di una disposizione che ha natura sanzionatoria, nella formula del cosiddetto “danno punitivo”, per scoraggiare l’abuso del processo.
Il giudice può procedere anche d’ufficio, tanto che la dottrina ha autorevolmente parlato di «sanzione di ordine pubblico»: per punire la parte che distoglie il processo dal suo naturale scopo, come chi chiede l’affido esclusivo in modo infondato e pretestuoso, scatta l’intervento sanzionatorio dello Stato al di fuori di qualsivoglia obbligazione risarcitoria tra le parti.
E ciò anche se la somma di denaro è poi versata alla controparte, che d’altronde è il soggetto immediatamente attinto dalla condotta processuale defatigante.
Fonte: www.cassazione.net
