…Ovvero va imposto – quello falso, naturalmente – quando l’uomo lo rifiuti.
Se la moglie è costretta ad abbandonare il tetto coniugale perché il marito non “tollera” la sua gravidanza, questi non può avanzare la domanda di addebbito della separazione. Di più. Ha comunque diritto [cioè: dovere] all’affido condiviso dei figli anche se nega che siano i suoi.
Lo ha sancito il Tribunale di Nuoro che ha condannato un padre al mantenimento della ex (200 euro) e del figlio (300 euro), affidandolo congiuntamente alla coppia.
Insomma, dall’istruttoria era emerso che la donna aveva abbandonato il tetto coniugale, ma che lo aveva fatto perché la convivenza era diventata intollerabile dato il rifiuto di lui per il bambino che la moglie portava in grembo. Per questo è stata respinta la domanda di addebito presentata dal giovane padre.
Sul fronte affidamento il collegio di merito ha ritenuto necessario il mantenimento dei rapporti affettivi del figlio con entrambi i genitori, oltre ogni altra cura, educazione e istruzione.
E, per quanto riguarda l’onere finanziario, questo graverà su entrambe i genitori a seconda delle loro sostanze e potenzialità [e cioè: vista la cifra, graverà sul solo padre; che, forse, padre non lo è neppure].
Fonte: www.cassazione.net
