Se beneficiario dell’ex casa familiare è l’uomo, facile per l’ex suocero riaverla: si dichiari offeso al posto della figlia

Se una madre separata resta beneficiaria dell’ex casa familiare data in comodato dall’ex suocero, tale suo diritto resta inscalfibile anche a fronte delle più efferate violenza psicologiche che ella perpetri contro l’ex marito e la sua famiglia d’origine (ostacolamento nelle visite al figlio/nipote).
A parte invertite, il padre di lei, donante, può riottenere la casa di cui sia donatario l’ex genero solo dichiarandosi… offeso al posto della figlia, per la normale conflittualità che consegue alla separazione.
Il genero – definito “violento” per unilaterale e strumentale affermazione della donna – che non mantiene il proprio figlio, perde la donazione del suocero per ingratitudine.
E’ ingrato chi fa del male al donante così come è ingrato chi fa del male a suo figlio [a condizione che questo sia di sesso femminile]. Sembra aver applicato proprio questo brocardo la Corte di Appello di Firenze che, con la sentenza depositata il 14 settembre 2011, ha confermato la revoca per ingratitudine della donazione fatta dal suocero al genero a causa dei maltrattamenti che quest’ultimo avrebbe operato nei confronti della figlia [collusa col padre in tale prospettazione] e dell’atteggiamento che lo stesso aveva tenuto successivamente alla separazione nei confronti del figlio, nato dall’unione matrimoniale e privato del mantenimento.
Il giudice del gravame conferma la sentenza impugnata dal donatario, nonostante il tentativo di costui di ricondurre le offese perpetrate all’interno della dinamica di coppia, affermando che queste traevano origine unicamente nella crisi del rapporto matrimoniale e, pertanto, scevre dal rapporto con il suocero.
Ma i giudici dell’appello ravvisano nel comportamento del donatario gli estremi dell’ingratitudine, idonea, ai sensi dell’art. 801 c.c., a giustificare la revoca della donazione per ingiuria.
La CdA si sbizzarisce:
l’ingiuria si distacca dalla previsione dell’art. 594 e 595 c.. in quanto più ampia, potendosi manifestare in tutte le sue forme, addirittura intaccando il patrimonio morale [cioè: lo spirito di clan, tribale] del donante, nel quale rientrano gli affetti più intimi, [ma soprattutto i venali interessi] più cari; con la conseguenza che l’ingiuria rivolta alla figlia si traduce nell’ingiuria rivolta al padre.
Nasce l'”ingiuria de relato” [per spossessare l’odiato ex marito questo ed altro].
Fonte: www.cassazione.net

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