Non può essere revocato o ridotto il mantenimento dovuto dal marito se la moglie, avvocato, lascia la professione: ciò se viene dimostrato che anche durante il matrimonio lei guadagnava meno di lui.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 22312 del 26 ottobre 2011): A) il tenore di vita [inteso come diritto] avuto durante il matrimonio va mantenuto anche dopo la separazione; B) l’attività lavorativa [intesa come dovere verso se stessa e la propria dignità] può essere dismessa.
Il caso riguarda una professionista che, dopo il divorzio, aveva lasciato la professione. Ma dalla ricostruzione fatta in sentenza si evince che lei aveva guadagnato sempre meno del marito. Per questo il Tribunale di Taranto aveva accordato alla donna un mantenimento, confermato anche in secondo grado; la prima sezione civile della Cassazione ha rincarato la dose: visto che già guadagnava meno, può smettere di guadagnare del tutto.
Secondo gli Ermellini il motivo presentato da lui è inammissibile perché non precisa l’entità dei redditi dell’ex avvocato quando svolgeva attività forense. Mentre secondo la Corte d’Appello “il divario reddituale tra le parti esisteva anche in passato”.
Fonte: www.cassazione.net
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