Matrimoni e patrimoni: conta soprattutto la tempestività. In sede di divorzio il coniuge non affidatario dei figli che tenta il tutto per tutto sulla casa (ex) familiare farà bene a sbrigarsi: risulta infatti tardiva la domanda di divisione dell’immobile soltanto all’atto della costituzione nella prima udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore. Né essa può configurarsi come un fatto nuovo sopravvenuto nel corso del processo. Lo precisa la sezione Persone e Famiglia della Corte di appello di Roma con un recente provvedimento.
Sbaglia il coniuge non affidatario quando sostiene la “ricevibilità” della propria domanda di divisione argomentando che nei procedimenti di primo grado aventi per oggetto il divorzio non valgono le preclusioni per il giudizio di cognizione ordinario, per cui nel corso del giudizio stesso possono sempre essere proposte domande nuove anche per fatti sopravvenuti durante il corso del processo.
È inutile contestare l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie presso la quale vivono le figlie minori, mentre risulta del tutto irrilevante la circostanza che l’affidataria intrattiene una nuova relazione more uxorio con stabile convivenza.
Deve invece essere confermata la tardività della richiesta subordinata relativa alla divisione dell’ex casa coniugale: la domanda risulta formalizzata nel giudizio di primo grado soltanto all’atto della costituzione nella prima udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore, mentre avrebbe dovuto essere presentata entro il termine dei venti giorni precedenti l’udienza.
Né si può realisticamente sostenere che si tratti di un fatto nuovo sopravvenuto nel corso del processo: la possibilità d’una divisione della casa era prospettabile ben prima che s’instaurasse il giudizio di divorzio.
Insomma, l’ex marito avrebbe dovuto ricordarsi prima di rivendicare la casa.
Fonte: www.cassazione.net
