Affidamento e collocamento sono gli assi della madre-parassita

E’ questo il senso della recente sentenza della Cassazione n. 25707 del 1° dicembre 2011: il matrimonio e la separazione sono istituti che prevedono tutti i diritti per la donna e tutti i doveri per l’uomo; con la separazione, la donna è sciolta da quei pochi doveri che nominalmente le imporrebbe il matrimonio, mentre l’uomo li conserva tutti, e senza ricevere più nulla in cambio (ammesso e non concesso che prima avesse ricevuto).
La madre affidataria dei bambini ha diritto a percepire direttamente l’assegno familiare e l’importo di questo non può essere detratto dal mantenimento dovuto dall’ex.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il secondo motivo di ricorso presentato da una donna, titolare dell’assegno familiare, che si era vista decurtare dal Tribunale il mantenimento dovuto dall’ex marito.
In particolare la prima sezione civile ha spiegato che gli assegni familiari (previsti per la prima volta dal R.D.L. 21.8.1936, n. 1632 ) consistevano in un’attribuzione di importo fisso per ogni familiare a carico, attribuzione poi sostituita da quella in favore del nucleo familiare inteso nella sua unitarietà, per effetto del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in 1. 13.5.1988, n. 153.
Prima della predisposizione di quest’ultimo provvedimento erano state inoltre emanate due norme per regolare la situazione di conflitto fra coniugi separati e favorire la donna affidataria dei figli, vale a dire l’art. 211 1. 1975/151 e l’art. 9 1. 1977/903, che sostanzialmente sancivano il diritto dell’affidataria a percepire gli assegni familiari per i figli, indipendentemente da chi fosse titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione.
Queste norme, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonché una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e ciò dunque comporta, venendo al caso di specie, che la madre affidataria dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare.
Quanto alla distinzione operata nell’ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa è superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all’istituto degli assegni familiari, non più esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare.
In pratica, grazie ai figli la donna campa a sbafo dell’uomo-welfare quasi tutta la vita: e ciò – si ripete – senza essere tenuta a nulla in cambio.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito

Un commento

  1. La sentenza non mi stupisce, riferendosi alla madre AFFIDATARIA. Ma dal 2006 ad oggi la madre è sempre più COLLOCATARIA e quindi sempre meno affidataria. Almeno nominalmente viene applicato l'affido condiviso previsto dalla L.54/06. Tuttavia si continua nelle sentenze ad indicare la madre collocataria come legittima percettrice dell'Assegno per il Nucleo Familiare (INPS).
    Io decisi di non ricorrere contro questo aspetto della sentenza, per non aumentare il rischio di soccombenza.
    E' buffo come il diritto a qualcosa di molto reale, i (pochi) soldi dell' ANF, si fondi su una figura che legalmente non esiste, il genitore collocatario.

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