Il coniuge che durante la separazione si accorda con l’ex nel senso di accollarsi tutte le spese relative ai figli non può poi chiederne la restituzione. Salva la revisione in sede di divorzio. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27653 del 20 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva la restituzione alla ex moglie delle spese sostenute in favore della figlia disabile, come da accordi presi durante la separazione. 
La prima sezione civile ha precisato che «se la definizione delle condizioni patrimoniali della separazione non subisce adeguamenti sempre possibili nel giudizio di divorzio, ovvero in seguito non venga attivato da parte del coniuge interessato il procedimento di modifica di quelle condizioni, confermate in sede di divorzio, a mente del combinato disposto dagli artt. 9 1. n. 898/1970 e. 710 c.p.c., quell’assetto resta definitivamente consacrato in quei termini, dunque immutato sino a che non ne venga richiesta la revisione».
Fonte: www.cassazione.net
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