Se il richiedente il mantenimento è un uomo deve dimostrare di essere inabile al lavoro

L’ex marito disoccupato non ha diritto al mantenimento per i periodi in cui non lavora se in teoria ha la possibilità di collocarsi nel mercato del lavoro; lo stesso principio non vale per la donna e pertanto l’art. 3 sulla non-discriminazione in base al sesso va considerato abrogato de facto.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28870 del 27 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un ex marito di Lecce che aveva chiesto il mantenimento alla moglie in relazione ai periodi nei quali non riusciva a lavorare.
Il Tribunale aveva accolto l’istanza ma la Corte d’Appello aveva rovesciato il verdetto ora reso definitivo dalla Corte di cassazione.
Ad avviso della prima sezione civile, infatti, non è sufficiente, per ottenere il mantenimento, allegare lo stato di disoccupazione. Infatti il marito – non anche la moglie – richiedente dovrebbe anche dimostrare di non essere abile al lavoro.
«D’altra parte – ha messo nero su bianco il Collegio di legittimità – il quesito di diritto, per come formulato (“se un coniuge abbia o meno diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge nei periodi in cui è disoccupato”), non è congruo né rispetto alla motivazione, né in ordine allo stesso motivo, incentrato su una carenza motivazionale.
D’altronde, non è sufficiente – per un uomo – allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro».
Fonte: www.cassazione.net
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