L’ex oltre alla casa, vuole anche il garage, ma deve provarne la natura pertinenziale

L’autorimessa si trova sulla stessa strada dove si affacciano l’ex casa familiare, assegnata a lei in quanto affidataria dei figli, e lo studio professionale di lui. Il titolo esecutivo che attribuisce a lei l’abitazione del garage non fa menzione né dovrebbe farlo se la rimessa fosse effettivamente pertinenza dell’immobile.
Il fatto è che la situazione appare ambigua: il box risulta comprato insieme ai locali che ospitano lo studio professionale, cui è collegato grazie a una scala interna, anche se i due cespiti fanno capo a due diversi numeri civici (mentre prima rientravano nella stessa particella catastale).
L’ex moglie, che ottiene il precetto a carico del marito per la restituzione del garage, avrebbe dovuto comunque provare che l’autorimessa fosse una pertinenza dell’abitazione e non dello studio. È quanto emerge dall’ordinanza 29468/11, pubblicata il 28 dicembre dalla terza sezione civile della Cassazione.
Sarà il giudice del rinvio a stabilire se il box deve essere utilizzato dall’assegnataria dell’ex casa familiare oppure dall’altro coniuge separato. Di certo c’è, intanto, che ha sbagliato il giudice del merito a ritenere che la mera contiguità del garage alla casa bastasse a confermarne la pertinenzialità, ignorando del tutto la vicinanza ancora maggiore dello studio professionale dell’ex marito all’autorimessa contesa.
Ha un bel dire l’ex moglie, nel box ci sono ancora la dispensa, la lavatrice e i guardaroba per il cambio di stagione: più pertinenza di così. E invece no, di fronte a una situazione tanto ingarbugliata il giudice del merito sarebbe dovuto essere meno frettoloso: in capo alla signora è costituito un rigoroso onere della prova, vale a dire dimostrare la concreta destinazione d’uso del box durante la vita coniugale a servizio della casa familiare; si tratta del fatto costitutivo della pretesa dell’assegnataria dell’immobile, che tuttavia non ha adempiuto al suo dovere. La parola, allora, torna al Tribunale.
Fonte: www.cassazione.net
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