I figli crescono e se ne vanno e per i coniugi al momento del divorzio si pone il problema dell’assegnazione della casa familiare: il giudice del divorzio, all’ex moglie che chiede l’attribuzione dell’immobile, non può ignorare l’esistenza di accordi di natura negoziale intervenuti in tal senso in sede di separazione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 387/12, pubblicata il 13 gennaio. Accolto, contro le conclusioni del pm, un motivo di ricorso della donna.
Così recitava la clausola a suo tempo inclusa dai coniugi nel verbale di separazione personale: «L’immobile in questione verrà posto in vendita a terzi con modalità che i coniugi stessi stabiliranno di comune accordo, quando i figli si trasferiranno altrove la loro residenza e quindi tale abitazione non sarà più di loro necessità».
Sbaglia allora il giudice del divorzio che evita di verificare se nel frattempo si è realizzata la condizione posta a suo tempo dai coniugi separati, relativa al raggiungimento dell’indipendenza dei figli, e che decide di rifiutare l’assegnazione dell’immobile richiamando l’articolo 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898; la norma, infatti, subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, conviventi con i coniugi e, in assenza di tale presupposto, la casa in comproprietà non può essere assegnata dal giudice in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (di separazione o divorzio) e resta soggetta alle norme sulla comunione, in ordine all’uso e all’eventuale divisione.
Il giudice del merito, tuttavia, non verifica se nelle more sono intervenute condizioni tali per cui l’accordo sottoscritto in sede di separazione potrebbe invece influire sulla domanda di assegnazione della casa coniugale in sede di giudizio di divorzio: per Piazza Cavour, dunque, la sentenza impugnata è viziata laddove non ha tenuto conto delle ragioni, eventualmente sopravvenute.
La decisione impugnata, insomma, è cassata “in parte qua”, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Fonte: www.cassazione.net
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Non mi è chiaro cosa sia effettivamente accaduto: atteso l'accordo fra i coniugi circa l'immobile, quest'ultimo è stato poi assegnato alla madre nonostante non vi fossero più figli non economicamente indipendenti a vivere con lei?