La figlia ventenne che diventa disoccupata non ha più diritto a percepire l’assegno di mantenimento dal bancomat predestinato: il padre separato. Non basta. Sui redditi del dipendente pubblico il giudice non può disporre le indagini da parte della Guardai di finanza.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che ha pronunciato la separazione fra due coniugi, lui una guardia penitenziaria lei una casalinga, la cui unione è venuta meno dopo molti anni di matrimonio. Nel frattempo lui ha avuto il terzo figlio da un’altra compagna
[non c’è due senza tre; il limonespremuto perde il pelo ma non il vizio].
Considerata tutta la situazione, quindi, il Tribunale della Capitale ha riconosciuto l’assegno, 200 euro, solo in favore della ex. Lo ha negato alla figlia ventiquattrenne che aveva perso il lavoro.
Di più. Secondo il giudici sono superflue le indagini della Guardia di finanza dal momento che il coniuge obbligato è un dipendente pubblico. È sufficiente la produzione del Cud. Sul punto in sentenza si legge che «in tema di separazione dei coniugi non può darsi corso ad accertamenti di polizia tributaria al fine di accertare presunti redditi che, in quanto corrisposti da amministrazioni pubbliche, non possono non figurare nella dichiarazione dei redditi. Ne consegue che al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi».
Fonte: www.cassazione.net