Il mantenimento diretto ai figli, anche dopo le norme sull’affido condiviso, può essere revocato e sostituito dal consueto assegno da versare all’ex nel caso di grande conflittualità dei genitori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza numero 785 del 20 gennaio 2012.
La vicenda riguarda una coppia di Catania. Lei un’impiegata e lui un notaio. Dal matrimonio erano nati due figli. Dopo la separazione i ragazzi erano stati affidati a entrambi i genitori. In particolare il padre aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di contribuire direttamente alle esigenze dei figli. Poi la Corte d’Appello siciliana aveva ribaltato il verdetto.
Ora il professionista ha presentato ricorso in Cassazione contestando, fra l’altro, la revoca del mantenimento diretto. La prima sezione civile di Piazza Cavour ha disatteso questa tesi spiegando che la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto l’affidamento condiviso.
Già la scelta del termine è significativa, rispetto all’espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di “affidamento congiunto”. «Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè».
L’assunto del padre secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell’affido condiviso, non può essere accolto: ed invero l’art. 155 c.c. riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, dispone che il giudice fissi “altresì la misura e il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento”, così conferendo allo stesso giudice un’ampia discrezionalità, sempre ovviamente “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” della prole.
Dunque, della discrezionalità esercitata nell’escludere il contributo diretto la ordinanza impugnata ha fornito congrua motivazione, facendo riferimento all’accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa, e tale valutazione non può costituire oggetto di controllo in questa sede. Dunque correttamente è stato revocato il regime di mantenimento diretto.
Fonte: www.cassazione.net
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