La scrittura privata che regola i rapporti economici fra ex non incide sull’assegno di divorzio. Neppure nel caso di corresponsione, da parte del coniuge obbligato, di ingente patrimonio.
È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1084 del 25 gennaio 2012, ha ribadito l’illegittimità di qualunque accordo economico in contemplazione di divorzio.
Dunque, la prima sezione civile ha bocciato il ricorso di un uomo che aveva donato con scrittura privata alla ex moglie, ancor prima del divorzio, un immobile e 150 mila euro. Nella “carta” veniva costituita una “rendita vitalizia”.
Ma la signora aveva comunque chiesto al giudice l’assegno di divorzio.
E lo aveva ottenuto. Ora la Cassazione ha reso definitiva la decisione ribadendo l’invalidità di qualunque accordo economico in contemplazione di divorzio.
Fonte: www.cassazione.net
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