E’ legittimo, per la madre straniera affidataria, far crescere il figlio lontano dal padre

La Suprema corte dà una bordata alle norme che tutelano il genitore titolare del solo diritto di visita: quest’ultimo, infatti, non ha diritto a far rimpatriare il figlio trasferito dalla madre affidataria in Italia senza il suo consenso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1250 del 27 gennaio, ha accolto il ricorso di una madre polacca affidataria del bambino, che si era trasferita in Italia con il nuovo compagno senza chiedere autorizzazione all’ex marito.
Per questo il Tribunale del minori di Firenze aveva emesso un decreto ordinando il rimpatrio del piccolo. Ora la prima sezione civile della Cassazione ha ribaltato il verdetto sostenendo che l’atto dei giudici toscani non si rivela aderente al dettato normativo. Infatti, è stato accertato che il minore sin dall’epoca del divorzio conviveva con la madre e che il padre si era limitato [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][per sua scelta o per obbligo giuridico??..] a fargli visita: si tratta, dunque, di circostanze fattuali atte ad escludere il presupposto legittimante l’ordine di rimpatrio.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito

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