Cass. – La revoca della casa familiare è esecutiva anche senza ordine di rilascio dell’immobile

Il capo della sentenza con la quale si revoca l’assegnazione della casa familiare è esecutivo e non è quindi necessario l’ordine di rilascio dell’immobile.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 1367 del 31 gennaio 2012, ha respinto il ricorso di una donna che, dopo la sentenza di separazione con la quale era stata revocata l’assegnazione della casa familiare, era rimasta nell’immobile sostenendo che il giudice non aveva ordinato espressamente il rilascio concedendole un termine temporale.
Affrontando una questione che gli stessi Ermellini hanno ritenuto nuova, la terza sezione civile ha dato torto alla donna sancendo espressamente che «la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell’attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca, determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato».
Fonte: www.cassazione.net
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