Cass.: no alla Carta di Noto se rischia di smascherare la madre manipolatrice

Via libera all’utilizzo delle testimonianze del minore anche senza le garanzie di «ascolto protetto»: sono sufficienti le valutazione e il convincimento del giudice.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4526 del 02 febbraio 2012, ha respinto il ricorso di un 45enne (accusato di maltrattamenti in famiglia) contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi, che applicava all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e alle due figlie minorenni.
La Corte di merito ha basato la misura cautelare adottata sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo (desumibili dalle dichiarazioni della ex moglie e riscontrate dall’esame testimoniale delle due figlie), correlate al pericolo di reiterazione dei comportamenti criminosi.
Il Palazzaccio, al riguardo, ha ritenuto legittime le dichiarazioni testimoniali dalle due figlie minorenni del ricorrente, anche se rilasciate senza idonee garanzie di “ascolto protetto”, osservando che nel ricorso «si sono confuse con tutta verosimiglianza le cautele e le metodologie suggerite dalla Carta di Noto in tema di esame testimoniale di minori vittime di reati sessuali, ipotesi criminose del tutto estranee alla regiudicanda da cui è investito l’uomo.
Le indicazioni offerte dalla Carta di Noto non hanno alcun valore normativo, ma di semplici suggerimenti volti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore. Nel vigente sistema processuale penale la testimonianza di persona minorenne deve essere unicamente valutata dal giudice (articolo 196 del codice di procedura penale) sotto il duplice profilo della sua capacità di deporre (quale attitudine, rapportata all’età, a memorizzare gli avvenimenti ed a riferirne) e della veridicità del racconto.
Ciò implica che, una volta positivamente valutata sotto entrambi i profili, la testimonianza del minore che sia anche persona offesa dal reato può anche da sola integrare la prova dei fatti narrati, senza la necessità di ulteriori elementi rafforzativi del convincimento del giudice».
Fonte: www.cassazione.net
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2 commenti

  1. e ora che abbiamo scoperto ciò che già sapevamo, ossia che la magistratura tutta è contro la bigenitorialità e contro ad un particolare genere di genitore, cosa facciamo!? Dichiariamo guerra al terzo potere dello stato, (a sua volta difeso dal primo)? Soffriamo di scarsa stima di noi stessi di masochismo e anche di un pò di schizofrenia se ci ostiniamo a pensare che il nostro nemico numero 1 riconosca i nostri diritti. La fabbrica dei divorzi si fonda sullo squilibrio di un diritto, prospera sul mantenimento dell'ingiustizia e si rafforza tenendo lontana ogni possibile sistema di equità da se stessa. Se cercassi giustizia, l'ultimo posto dove andrei a cercarla sarebbe in tribunale.

  2. Ancora una volta gli ermellini fanno come gli pare.Le procedure, loro lo dovrebbero sapere meglio di chiunque altro non sono state inventate per puro esercizio di pensiero, ma con il chiaro intento di garantire tutti i soggetti, accusati ed accusatori e soprattutto al giudice delle condizioni migliori di accertamento dei fatti o delle dichiarazioni. Poi se le procedure sono le stesse ovunque si dovrebbe sperare di eliminare un grado di libertà al sistema che potrebbe cambiare significativamente le sorti di un processo.Quante volte capita di dire che purtroppo il processo non è andato a buon fine perchè chi ha indagato non ha seguito un protocollo opportuno e quindi le prove sono state alterate e magari in modo definitivo?Se le prove possono essere alterate,viene meno l'oggettività della prova e quindi anche del giudizio!!Allora, tutti sanno che in regime di separazione, ci possono essere figli anche indotti a dare certe testimonianze, per semplice empatia o peggio per coercizione/minacce o plagio!Gli stessi psicologi/psichiatri sottolineano come anche fatti non realmente accaduti, in persone soggette a plagio possono diventare vere, tanto che il soggetto non è più in grado da solo di rendersene conto…Se quindi non si definisce una procedura chiara, ma ognuno agisce secondo impressione arriveremo all'assurdo che un genitore si mette d'accordo con i figli plagiati per accusare di tutto l'altro e se il giudice non è molto scafato e attento potrebbe essere indotto a sbagliare. Insomma…se la carta di Noto ha dato delle indicazioni volte al raggiungimento della verità perchè non adottarle in modo sistematico e puntuale?Al magistrato che cerca la verità che cosa gli costa? No…gli costa che vuole essere lui a decidere…a dimostrare che lui è bravo e ce la fa da solo…ma in fatto di ascolto dei minori è evidente che la cosa è delicata e che per quanto bravo il magistrato non è necessariamente competente…allora mi chiedo perchè prendersi questo rischio inutile? E qui ritorniamo al problema della responsabilità!!Se il magistrato fosse responsabile allora si che si atterrebbe alle procedure, soprattutto in casi così delicati, invece tanto non gli fanno nulla e nel caso è sempre pronto a dire…"Le testimonianza erano tutte concordi!che potevo fare?". Quindi anche se poi si accertasse che non erano vere, la colpa ricadrà su chi ha mentito (forse…), ma non dovrebbe anche ricadere su chi incautamente/superficialmente ha accertato i fatti?Chi accusa sbaglia..ma anche chi emette giudizi senza valutare bene tutti i fatti!!

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