Cass. – L’assegnazione della casa conta per l’assegno all’ex moglie

Nel procedimento di divorzio l’assegnazione della casa assume rilievo nell’ambito dei rapporti economici tra i coniugi e dunque anche in ordine alla determinazione dell’assegno per il coniuge economicamente più debole. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza numero 1520 del 2 febbraio 2012
La Corte di merito ha esaminato le condizioni economiche delle parti evidenziando un divario tra i due, in favore del marito che usufruisce della casa ex coniugale di sua proprietà. 
La prima sezione civile, in linea con la Corte d’Appello di Venezia, ha ritenuto che «l’assegnazione della casa è disposta di regola nell’interesse esclusivo dei figli delle parti, può assumere rilievo nell’ambito dei rapporti economici tra i coniugi e dunque anche in ordine alla determinazione dell’assegno per il coniuge economicamente più debole. 
Giurisprudenza altrettanto consolidata precisa che indice dell’inadeguatezza dei mezzi di un coniuge, può essere costituito, in mancanza di ulteriori prove, dal raffronto tra le attuali condizioni economiche dei coniugi.
Non è evidentemente necessario, in tal senso, esaminare e dare giustificazione di tutti i parametri indicati dall’articolo 5 della legge sul divorzio». Piazza Cavour, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Fonte: www.cassazione.net

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