Il sequestro disposto sui beni del coniuge che non versa il mantenimento e che ha un tale disordine economico da renderlo inaffidabile può essere convertito in pignoramento. Non basta. Contro il decreto che respinge l’opposizione alla misura non è ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione.
Sono questi alcuni degli importanti principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 1518 del 2 febbraio 2012.
La prima sezione civile è intervenuta sul caso di una coppia di Milano che si era separata dopo la nascita del figlio. Lui non aveva versato il mantenimento al figlio, 500 euro al mese. Per questo lei aveva ottenuto il sequestro, ex art. 156 c.c., di una casa in comproprietà, circa 100mila euro.
Contro la misura lui ha fatto ricorso ai giudici del capoluogo lombardo e lo ha perso. Ora ha provato la strada del ricorso straordinario in Cassazione ma senza successo.
Dopo una serie di interessanti indicazioni sulla natura della misura, su quando può essere disposta e sulle impugnazioni la prima sezione civile ha sancito che «sulla base della suesposta ricostruzione dogmatica merita dunque conferma l’inammissibilità del ricorso straordinario, ex art. 111 Costituzione, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano reiettiva del gravame dell’ex marito avverso il decreto di sequestro ex art 156 cod. civ., in conformità con la costante giurisprudenza di legittimità in tema di provvedimenti cautelari».
Ad avviso del Collegio di legittimità «l’inadempimento che giustifica il sequestro può consistere anche nella mancata prestazione della garanzia imposta dal giudice ex art. 156, quarto comma, cod. civile – di incontestabile carattere cautelare ed espressamente contraddistinta dal requisito del periculum in mora, per la quale non appare invece richiesto il previo inadempimento dell’obbligazione contributiva, bastando a giustificarla il disordine economico del coniuge o il ritardo nei pagamenti».
E ancora, «alla luce della ritenuta finalità strumentale, appare ammissibile la conversione in pignoramento, all’esito dell’eventuale sentenza di condanna per singoli assegni di mantenimento insoluti (art.156 disp. att. cod. proc. civ.): a pena di obbligare, in caso contrario, il creditore alla reiterazione di un atto esecutivo iniziale sostanzialmente superfluo».
Fonte: www.cassazione.net
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