Cassazione: due pesi e due misure

Rischia la reclusione l’ex marito che scappa all’estero sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli: nessuna attenuante generica, in quanto il comportamento va contro i principi etici dell’ordine familiare. (Annotiamo noi: Sacrosanto se avesse senso a parti inverse. La ritualità vede quasi nel cento per cento dei casi la figura paterna essere unica inteprete del mantenimento)
Lo ha sancito il Tribunale di Padova che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di violazione degli obblighi familiari, condannandolo alla pena di mesi 7 di reclusione e 700 euro di multa. 
È risultato che l’imputato, nonostante i tentativi della moglie di creargli e trovargli un’occasione di lavoro, abbia sempre preferito lo «status di nullafacente» [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][perfettamente lecito per la genitrice collocataria] anziché quello doveroso di padre occupato in attività lavorative ai fini di procurare il minimo sostentamento alla propria famiglia. 
Inoltre, la partenza per il suo paese d’origine, scappando dall’Italia [il che è perfettamente tollerato per le collocatarie che vogliano rendere il figlio “orfano di padre vivo”], senza preoccuparsi della famiglia composta da cinque figli minori e senza lasciare né indirizzo né traccia, ha dimostrato l’assoluto disinteresse e disprezzo delle regole del buon padre di famiglia [si ricorda che tali regole consistono in: soli-diritti per le collocatarie e soli-doveri per i padri bancomat].
La Corte di merito, dunque, nel determinare la pena all’imputato, non ha concesso le circostante attenuanti generiche, sottolineando sfavorevolmente il comportamento dell’uomo contro «i principi etici dell’ordine familiare [si evidenzia che tali principi presuppongono che la collocataria possa spendere senza alcuna rendicontazione quanto erogato dal bancomat umano: -Lui paga, lei spende, in barba alla legge sull’affido condiviso-] con la condotta volontaria e protratta alla sottrazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli minori».
Di conseguenza, tenuto conto di tutti i criteri di cui all’articolo 133 del codice penale, delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato, dei soggetti vittime del reato, della funzione rieducativa da attribuire alla sanzione penale, si stima congrua la determinazione della pena nella misura di mesi 7 di reclusione ed Euro 700 multa, oltre il pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.cassazione.net

MORALE : LUI E’ UN DELINQUENTE

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