Il padre che si rompe l’anima del falso-condiviso – il quale comporta per lui erogazioni di denaro senza rendiconto e visite da regime carcerario: tale e quale all’esclusivo – e se ne vada all’estero, perde il falso-condiviso e si ritrova con l’esclusivo alla madre: cioè, tale e quale a prima.
Rischia di perdere l’affido condiviso il genitore che si trasferisce all’estero esercitando in modo discontinuo il diritto di visita del figlio. La “sanzione” diventa poi inevitabile quando a questa prima carenza si unisce il mancato versamento dell’assegno di mantenimento.
Lo ha ricordato il tribunale di Monza che in un giudizio di separazione, preso atto che il padre si era trasferito all’estero diradando fino quasi ad azzerarle le visite al figlio, ha dichiarato l’affido esclusivo del bambino alla madre. A far pendere la bilancia verso l’affido esclusivo anche il mancato versamento di qualsiasi forma di mantenimento.
Il collegio lombardo, nel decidere la controversia, affermato che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita. 
Questi comportamenti, infatti, sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche
[“anche”?!? diciamo pure: “solo per lui”, visto che la madre si gode avidamente il possesso del figlio, e ben remunerato] a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Fonte: www.cassazione.net

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