Non rischia una condanna per sottrazione di minore la nonna che, a causa dei pessimi rapporti con il genero, trattiene con sé il nipote per qualche ora; il medesimo comportamento, se ipoteticamente tenuto dal padre in occasione della sua frequentazione col figlio, meriterebbe il massimo del rigore.
Lo ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 8076 del 1 marzo 2012) che ha annullato senza rinvio perchè il fatto non sussiste” una condanna per sottrazione di persona incapace nei confronti di una nonna 75enne di Parma che per due pomeriggi aveva trattenuto la nipote a casa sua a causa dei
[asseriti] “difficilissimi” rapporti con il genero che era solito [asseritamente] “minacciarla”.
Dunque, in primo grado il Tribunale di Parma aveva assolto l’anziana signora mentre circa un anno fa la Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto che il comportamento della nonna avesse gli estremi della sottrazione di persone incapace. Contro questa decisione l’anziana signora ha fatto ricorso con successo in Cassazione. 
In linea generale, la Cassazione ricorda che l’art. 574 c.p. e’ “violato ogni volta che chiunque agisce contro la volontà dell’avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona”. Il principio, pero’, non può applicarsi automaticamente nel caso in cui ci sono più soggetti titolari della potestà dei genitori, come nel caso dei nonni [?!.. ma se i nonni non sono neanche legittimati ad agire autonomamente in giudizio per la tutela del loro diritto di frequentazione?!..].
Ebbene, secondo la sesta sezione penale (sentenza 8076) deve escludersi “che nella situazione descritta il rifiuto di consegna con trattenimento per poche ore della piccola non ha avuto un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona incapace”; non l’ha avuto in quanto operato contro il padre: l’avrebbe avuto se operato dal padre.
Tra l’altro, annota ancora la suprema Corte, già il Tribunale aveva evidenziato come “la serenità della minore era posta in pericolo dall’eventualità di spiacevoli scenate” da parte del padre [come a dire che se il derubato fa una scenata alla ladra, la colpa è sicuramente del derubato].
Fonte: www.cassazione.net

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