Legittimato l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni se a commetterlo è una donna.
Non commette reato la madre affidataria che non consegna il bambino all’ex che arriva in ritardo all’appuntamento per le visite stabilite dal giudice: trattandosi di vendetta dolosissima, manca il dolo del reato di mancata ottemperanza a un ordine del giudice.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9190 dell’8 marzo 2012, ha assolto con formula piena una donna che si era rifiutata di consegnare il bambino all’ex. Ma, si era subito difesa la donna, l’ex era solito presentarsi tardi all’appuntamento: un dato, questo, che le è valso il proscioglimento.
In particolare la sesta sezione penale ha precisato che «è onere del padre non affidatario di farsi carico di rispettare giorni e orari fissati nel provvedimento del giudice, posto che è detto provvedimento che stabilisce che il padre non affidatario ha diritto di vedere e tenere con sé i figli a partire da una certa ora di certi giorni, fino ed una determinata scadenza temporale, non autorizza il medesimo a scegliere ad libitum in quale ora presentarsi, essendo egli invece tenuto a rispettare l’orario iniziale, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza.
Ne consegue che, ai fini della sussistenza del dolo, occorre necessariamente leggere la condotta della madre affidataria, a fronte della cennata condotta del padre non affidatario, alla luce della superiore necessità di tutelare l’Interesse morale e materiale del minore, soggetto di diritti e non già mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri».
Fonte: www.cassazione.net
L’Associazione Genitori Sottratti, ricorda agli Amici, Simpatizzanti e Associati 2011, che è aperta la -Campagna di Adesione Associativa 2012 –
SEI UN GENITORE SEPARATO ATTIVO?
ALLORA SALI A BORDO !
PER ISCRIZIONI:
fai un bonifico a : ASS. GENITORI SOTTRATTI di euro 40
IBAN – IT 14 H 02008 37130 000101774455
Causale: Quota 2012, inserire poi Nome ,Cognome, Indirizzo e mail e numero tel o cell.
