È previsto per oggi l’avvio dell’esame in 2ª Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, del ddl. n. S. 3040 relativo alla istituzione del Tribunale della famiglia. Il disegno di legge si propone di riformare in modo profondo l’assetto dell’ordinamento giudiziario e la disciplina processuale, allo scopo di superare l’attuale frammentazione nel settore civile delle competenze nelle materie che riguardano i minori, gli incapaci e la famiglia, garantendo un elevato grado di specializzazione della magistratura chiamata ad occuparsi di questi affari.
L’opzione perseguita è quella di prevedere l’istituzione presso gli uffici giudiziari già esistenti (Tribunali ordinari e Corti di appello) di sezioni specializzate, costituite solo da magistrati togati, che accentrino le competenze su tutti i procedimenti in materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona e stato civile, attualmente distribuite tra il Tribunale per i minorenni, il giudice tutelare ed i Tribunali ordinari.
L’esigenza di conferire anche al diritto di famiglia delle regole ordinamentali e processuali unitarie si è manifestata sempre più pressante negli anni, in considerazione della incongruenza di un sistema che continua a prevedere in questo settore l’intervento diversificato e frammentato di giudici diversi, in una confusa ed eterogenea distribuzione delle competenze. Alla confusione normativa in materia familiare contribuisce altresì la sovrapposizione di riti differenziati (camerale, ordinario o speciale), con una prevalenza accordata al modello camerale, evidentemente ritenuto dal legislatore il più idoneo a garantire l’attuazione di situazioni soggettive caratterizzate a livello di diritto sostanziale da una forte connotazione pubblicistica, ma inevitabilmente caratterizzato da una disciplina alquanto generica e lacunosa.
Tanto premesso, la necessità di una razionalizzazione ed unificazione delle regole del processo nel diritto di famiglia si è prospettata come non più prorogabile, ad evitare le disfunzioni che traggono origine dalla parcellizzazione delle competenze, implicanti il rischio di conflitti di competenza tra gli organi deputati alla decisione (Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni, giudice tutelare), i quali, a volte, sulle stesse vicende familiari hanno assunto provvedimenti non sempre coordinati e coerenti, operando secondo riti processuali radicalmente diversi.
Lo strumento prescelto è stato quello della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei principi informatori dell’intervento, ad individuare ed istituire nel maggior numero di Tribunali possibile (restano esclusi solo quelli che presentano un organico di personale di magistratura eccessivamente esiguo e in cui sia trattato un numero limitato di procedimenti nelle materie in oggetto), le sezioni specializzate, provvedendo alla definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di magistratura che amministrativo ed ausiliario. L’istituzione di sezioni specializzate realizza l’esigenza di uno specifico «diritto processuale familiare», consentendo l’eliminazione di alcune importanti discrasie nelle prassi processuali dei vari Tribunali e assicurando maggiore uniformità nelle decisioni.
L’unificazione delle competenze presso le istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori mira non solo all’obiettivo di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, ma anche a quello di garantire una elevata specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame. A tali fini viene previsto che i magistrati addetti alle sezioni possano essere incaricati solo della trattazione degli affari in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona e di stato civile. Nella composizione della sezione specializzata si è inteso privilegiare la competenza professionale già maturata dal personale di magistratura in servizio e, pertanto, si prevede che sia data preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni in materia di famiglia o minori.
Secondo le previsioni dell’intervento riformatore, le sezioni specializzate provvederanno in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari.
In linea con l’obiettivo di rendere più efficace la tutela della famiglia e il riconoscimento dei diritti delle persone che ne fanno parte, i principi e i criteri direttivi introdotti dal disegno di legge delega hanno la finalità di dare attuazione al riconoscimento dei diritti del minore e degli incapaci, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa europea. In particolare, il disegno di legge prevede:
a) che i procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona siano improntati al principio del contraddittorio; della rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; della difesa tecnica; dell’adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; dell’ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento. In questa direzione si tende a realizzare, mediante il recepimento di un indirizzo ormai consolidato nella legislazione internazionale, l’idea del riconoscimento del minore quale soggetto di diritto a pieno titolo, consentendogli, nei limiti della sua capacità di discernimento e del grado di maturità, di compiere autonomamente le scelte che riguardano la sua esistenza, attraverso la concreta partecipazione ai giudizi che lo vedono coinvolto;
b) il potere d’ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l’accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;
c) l’intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate;
d) che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
e) per i procedimenti di natura non contenziosa, la difesa tecnica necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;
f) che avverso i provvedimenti a contenuto decisionale, che non siano provvisori, pronunciati dalla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della Corte di appello;
g) l’applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
h) per i provvedimenti d’urgenza, l’applicazione della disciplina di cui alla Sezione II del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile. L’adozione del modello del rito cautelare uniforme è voluta al fine di contemperare l’esigenza di poter adottare provvedimenti di carattere estremamente urgente con la garanzia del principio fondamentale del contraddittorio.