Non ha diritto all’assegno divorzile la ex che, grazie al reddito del nuovo compagno, è autosufficiente economicamente. Di più. Deve contribuire con il cinquanta per cento delle spese straordinarie sostenute dal marito per il figlio.
Lo ha sancito il tribunale di Milano che ha respinto la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ex moglie, in virtù della sua autosufficienza economica garantitale, come da lei dichiarato, dai redditi del convivente, nonché dal suo attuale lavoro di badante. 
La Corte di merito, per questo, ha osservato che «in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto; la conseguente cessazione del diritto all’assegno divorzile, a carico dell’altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all’assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza». 
E ancora, il Tribunale ha confermato le statuizioni della separazione in punto di affidamento esclusivo della minore al padre, di frequentazione con la madre, prevista in forma protetta (per via delle precarie condizioni psichiche della donna), con onere per quest’ultima di contribuire corrispondendo il cinquanta per cento delle spese straordinarie della figlia (mediche, scolastiche e ricreative).
Fonte: www.cassazione.net