Dev’essere collocato presso il padre l’adolescente, affidato ad entrambi i genitori, che manifesta questa preferenza denunciando un cattivo rapporto con la madre. 
Questo “assist” ai padri separati spesso costretti a vedere i figli raramente lo ha servito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7773 del 17 maggio 2012, ha accolto il ricorso di un uomo, padre naturale di una giovane affidata a entrambi i genitori ma collocata presso la madre, che aveva manifestato la preferenza nei confronti di lui [cosa, peraltro, piuttosto frequente fra le figlie femmine – ndr]
Gli Ermellini hanno messo nero su bianco una serie di considerazioni in favore dei figli che spesso non vengono neppure ascoltati dal Tribunale.

Premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve rimarcarsi che, attesa la primazia dell’interesse morale e materiale della prole stessa, la norma – contenuta nell’art. 155-sexies primo comma, nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice – non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. 

Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere, potranno in tal caso essere difformi: 

s’impone, tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio. 

In questo caso, trattandosi di una giovane quasi diciassettenne, certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, non risultano adeguatamente esplicate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con il padre, e dell’intensificazione dei rapporti con il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito, debba essere frustrato da una collocazione prevalente presso la madre [perorata da chi?? dal giudice d’appello?? dalla madre?? da entrambi?? il solo fatto che ci sia stato bisogno del giudice di legittimità per contraddire costoro, la dice lunga su quale sia la prassi auto-referenziale; quella è la regola, auto-poietica; dunque, la Cassazione ha l'”arduo compito” di giustificare l’eccezione… – ndr], peraltro in assenza di specifiche e concrete indicazioni al riguardo desumibili da soluzioni già negativamente sperimentate.
Fonte: www.cassazione.net