Cass.: Va colto ogni pretesto per privilegiare la “collocazione” presso la madre

Il minore affidato congiuntamente ai genitori viene collocato prevalentemente presso la madre se, a casa del padre, le figure parentali sono tanto invadenti con il bambino da volersi sostituire alla figura materna. 
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7770 del 17 maggio 2012, ha sdoganato il cambiamento di collocazione di una bambina troppo condizionata dai parenti del padre. 
Il caso riguarda una coppia di Tivoli. La bambina era stata affidata congiuntamente a mamma e papà e il Tribunale l’aveva collocata presso di lui. L’uomo si faceva aiutare dalla sua famiglia di origine. In appello le cose erano cambiate: i giudici avevano deciso il repentino spostamento della piccola presso la madre perché, avevano motivato i giudici della Capitale, la famiglia di origine tendeva a sostituirsi alla figura materna con troppa invadenza.
Inutile il ricorso alla Suprema corte che lamentava il disorientamento della bambina, prima collocata presso di lui e poi, in “quattro e quattr’otto”, presso la ex. 
La prima sezione civile ha infatti reso definitiva la permanenza della piccola presso sua madre chiarendo che l’adozione, nell’ambito del già disposto affidamento condiviso, della prevalente collocazione della minore presso la madre, ritenuta al riguardo pienamente affidabile (con ampi spazi ai rapporti fra la figlia e il padre), costituisce il naturale sviluppo di quel processo evolutivo, nel quale, con congrua motivazione, la Corte ha evidenziato l’emersione, da un lato, di un “intenso reciproco legame affettivo” fra lei e la figlia, e, dall’altro, di aspetti negativi relativi al collocamento della minore presso la casa paterna, «troppo invischiato con le figure parentali presenti che, pur fungendo da supporto, tendono a sostituirsi troppo spesso alla figura materna nelle comuni attività della vita quotidiana e spesso non rendono i colloqui e le scelte della coppia liberi dalla loro influenza».
Alla luce di tali considerazioni la modificazione del punto stabile di riferimento [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fissazione giurisprudenziale ampiamente sconfessata da tutte le ricerche in psicopedagogia e neuropsichiatria infantile – ndr], appare adottata in maniera conforme all’interesse della minore e scevra di qualsiasi elemento di contraddittorietà ed illogicità.
Fonte: www.cassazione.net

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4 commenti

  1. Letto così sembra l'ennesimo caso di avvocato furbo e giudice incapace. In una famiglia "normale" non é forse frequente che la suocera tenda a strafare? Perché in caso di separazione comportamenti prima tollerati diventano un reato?
    Se poi la madre trova un nuovo compagno questi tenderà inevitabilmente a sostituirsi al padre.
    Ogni caso é diverso, occorre usare buon senso ed avere grande sensibilita'.
    Finiamola di nascondere sentenze facili descrivendole per il bene del minore quando questo in realtà non viene mai garantito.

  2. Salve, ho letto della sentenza del 17 Maggio della Cassazione, e seppur comprendo i dubbi o forse le certezze che non ci siano pari opportunità ed equità tra padre e madre volevo riflettere sulla riflessione fatta sul vostro sito al riguardo.
    Premesso che per coerenza così come siamo riluttanti al principio del collocamento prevalente presso la madre dobbiamo esserlo altrettanto quando,seppur raramente, sia il padre il collocatario il punto da criticare per le sentenze è in primis quello di dover per forza scrivere in sentenza che deve esistere un genitore collocatario, per cui si debba passare da uno all'altro adducendo di volta in volta motivazioni + o – discutibili. E' evidente che la magistratura giudicante non vuole prendere atto che in casi di separazione conflittuale attribuire ad uno dei due contendenti un maggiore e sproporzionale vantaggio di coabitazione costituisce motivo di ulteriore conflitto e quindi lungi dal raggiungimento dell'interesse del minore.
    Secondo la CA, confermato dalla CASS, i motivi iniziali che hanno determinato la collocazione, qualora vengano meno devono prevedere il riequilibrio dei rapporti dei figli con entrambi i genitori, tuttavia a seconda dei casi bisogna vedere se ad un'evoluzione positiva di un rapporto non si abbini un'evoluzione negativa dell'altro tale da determinare il cambio di collocazione.
    Allora il punto "dubbioso" nell'argomentazione della cassazione nella frase:

    "l'adozione, nell'ambito del già disposto affidamento condiviso, della prevalente collocazione della minore presso la madre, ritenuta al riguardo pienamente affidabile (con ampi spazi ai rapporti fra la figlia e il padre), costituisce il naturale sviluppo di quel processo evolutivo, nel quale, con congrua motivazione, la Corte ha evidenziato l'emersione, da un lato, di un "intenso reciproco legame affettivo" fra lei e la figlia, e, dall'altro, di aspetti negativi relativi al collocamento della minore presso la casa paterna,….."

    riguarda l'uso della frase "costituisce il naturale sviluppo di quel processo evolutivo…..", mi chiedo cosa esattamente intendano?

    Ossia pensino 1) che il normale processo evolutivo sia che la figlia debba per forza essere collocata prevalentemente con la madre, indipendentemente dal rapporto con il padre? 2) Oppure che in questo caso specifico il collocamento prevalente presso la madre sia dipeso dal opinione che si stesse cercando di estromettere la madre da parte della famiglia paterna?

    Se fosse vera l'ipotesi 1) allora sarebbe una chiara violazione dell'art. 3 della costituzione e per altro che le corti comunque cerchino di forzare la collocazione presso la madre. Ma se invece fossimo nell'ipotesi 2) allora la cosa sarebbe differente perchè tale pronuncia sarebbe spendibile in tutte le cause di separazione ove tale comportamento è compiuto dalle madri e dalla famiglia di lei.

  3. In questo caso specifico purtroppo l'ago della bilancia l'hanno nuovamente fatta i servizi sociali con la loro relazione pro madre e contro il padre. Quindi il problema sarebbe quello di valutare su che base i servizi sociali relazionano, ossia su quali dati oggettivi.
    Come sappiamo se c'è un orientamento dei s.s per il collocamento presso la madre è chiaro che non ci mettono nulla a scrivere che il rapporto con la madre è migliorato o che la bambina è "sbocciata" e nel contempo scrivere che il padre fosse invischiato con la propria famiglia. La vicenda Puma ci insegna che nonostante la bambina volesse andare via con la madre dalla casa famiglia, i s.s dicevano che dopo l'iniziale sofferenza del distacco la bambina ben tollerava lo stare dentro la casa.
    Poi mi chiedo, perchè dopo l'iniziale CTU che aveva permesso la collocazione presso il padre, non cia stata un'altra CTU a valutare la negatività della collocazione presso il padre ed invece si sia chiesto di relazionare ai s.s?
    Purtroppo le sentenze della cassazione sono deficitarie nel senso che non ci permettono di vedere gli elementi del processo e come essi siano stati acquisiti e redatti per poi contestarne la veridicità o l'infondatezza.
    Altrimenti succede…che il padre viene tacciato di accuse infondate verso i s.s. e viene condannato.

    Secondo me, per essere incisivi e soprattutto non cadere nell'errore di essere accusati di partito preso dobbiamo disporre di tutti gli elementi del caso specifico e poi dire come avete fatto a giudicare così se le relazioni erano basate su opinioni non oggettive?
    Comunque per tanare e far rilevare l'incongruità delle valutazioni e la discriminazione basterebbe portare casi analoghi a questo ma a parti invertite e non credo manchino i casi di ingerenze della famiglia materna o di esclusione del padre senza motivo. Inoltre viene anche menzionato la non sufficiente argomentazione del padre circa il domicilio stabile, cosa che evidentemente in altri casi è l'ostacolo maggiore ad un affido condiviso vero…quindi sempre per mettere in difficoltà le corti dovremo tutti mettere questo riferimento nei ricorsi, visto che in definitiva pur di dare la collocazione alla madre hanno rinnegato il principio di collocazione stabile!!

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