CdA Ancona – Regime del diritto di furto femminile sulle proprietà maschili

L’usufruttaria ha diritto alla restituzione della casa intestata al figlio e assegnata alla nuora e ai nipoti dal giudice della separazione. 
È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Ancona che, con una sentenza del 14 febbraio 2012, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ordinato la restituzione dell’appartamento di proprietà di un padre separato e sul quale la madre aveva l’usufrutto. 
La ultranovantenne si era messa in guerra con la nuora per vedersi restituire l’abitazione a lei assegnata dal giudice della separazione. 
In primo e secondo grado la tesi dell’anziana è risultata vincente. Infatti, ha motivato la Corte, la configurazione del cosiddetto comodato precario comporta che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante che può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione, che determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità della cosa con la conseguenza che, una volta sciolto, per iniziativa unilaterale del comodante, il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione, viene ad assumere una posizione di detentore senza titolo, salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario che, nella specie, era originariamente costituito dall’intervenuto provvedimento presidenziale in sede di separazione giudiziale tra i coniugi che aveva disposto l’assegnazione dell’abitazione alla nuora dell’istante che vi abitava con le figlie, diritto successivamente, a seguito di pronuncia della Corte d’appello, venuto meno con attribuzione della casa al figlio della usufruttuaria.
Fonte: cassazione.net

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