CdA Ancona – La donna non può dare soldi all’uomo, ma solo riceverne

Quando i redditi degli ex coniugi più o meno si equivalgono, lui, anche se fa solo lavoretti saltuari, non può chiedere all’ex moglie l’assegno di divorzio. 
A questa conclusione è giunta la Corte d’Appello di Ancona che, con la sentenza n. 45/2012, ha respinto l’appello di un giovane precario che chiedeva all’ex moglie l’assegno di divorzio. 
Ma lei, aveva accertato già il Tribunale in primo grado, guadagnava solo mille euro, poco più di lui; fra l’altro, entrambi erano proprietari di due piccoli (fatiscenti) appartamenti. 
Per questi motivi la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado escludendo l’assegno a carico della donna e condannando lui a 1.700 euro di spese processuali. 
Questo perché, hanno ricordato i giudici – premesso che l’assegno divorzile ha carattere esclusivamente assistenziale, e perciò ha natura assolutamente diversa da quello di mantenimento, secondo consolidati principi giurisprudenziali – l’accertamento del diritto all’assegno va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: mentre non e’ necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.
Fonte: www.cassazione.net

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