La ex non ha diritto all’assegnazione della casa familiare se per tre anni ha vissuto altrove, determinando così l’adattamento del figlio ad altro ambiente, facendo perdere la funzione di habitat domestico all’immobile, nonostante la causa dell’allontanamento sia stata l’asserita condotta negativa del partner.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 9371/12, pubblicata l’8 giugno, ha respinto il ricorso di una ex che ha rivendicato il diritto di assegnazione della casa familiare dopo tre anni di lontananza dalla stessa.
La prima sezione civile, in linea con la Corte d’appello di Milano, ha ritenuto illegittimo il diritto di tale assegnazione, in virtù del fatto che la donna, allontanandosi per anni con la figlia, per l’asserito comportamento dell’ex partner [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ma in realtà per seguire il proprio capriccio, essendo il figlio pacificamente considerato, da madri e giudici, bagaglio al sèguito – ndr], abbia determinato in quest’ultima l’adattamento ad altro ambiente, facendo scemare il concetto di “habitat domestico”, inteso come «centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione [abietto ed aberrante, in quanto, basandosi sulla residualità del genitore “non coabitante”, privilegia la consuetudine dei muri rispetto alla stabilità degli affetti – ndr], viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia» [che ci si sradichi dal luogo dell’ex famiglia è rilevante; che ci si sradichi da uno degli affetti dell’ex famiglia, è irrilevante – ndr].
Piazza Cavour, insomma, ha osservato che nell’assegnazione della casa familiare in primis si deve considerare l’interesse della prole a permanere nell’habitat domestico [fuor di metafora: in primis va soddisfatto l’interesse materiale dell’adulta; solo in secundis va soddisfatto il supposto interesse della prole: fargli dimenticare uno dei genitori; o farglielo percepire come il padre-bancomat-Disneyland – ndr]: nella specie, a causa del lungo tempo trascorso altrove, l’immobile già adibito a casa familiare aveva ormai perso tali caratteristiche, tra cui le consuetudini di vita della bimba, basi per la decisione dell’assegnazione del bene.
Pertanto il ricorso è stato respinto.
Fonte: www.cassazione.net
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