Un bambino infra12enne non è abbastanza maturo per essere sentito dal giudice, ma lo è se si tratta di rifiutare in tronco il padre.
Il padre non ha diritto all’affido condiviso del figlio naturale se quest’ultimo rifiuta di avere rapporti con lui: la valutazione della condivisione si basa sul rifiuto o meno della figura paterna da parte del bambino. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 9770/12, pubblicata il 14 giugno, ha respinto il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’appello di Torino che ha affidato in via esclusiva alla madre il figlio naturale, disponendo che gli incontri con il piccolo potevano aver luogo solo su richiesta di quest’ultimo e con le modalità e i tempi indicati nella richiesta.
La prima sezione civile della Suprema corte, in linea con la Corte d’appello di Torino, ha ritenuto legittimo l’affidamento esclusivo alla madre del bambino, figlio naturale della coppia, in virtù del rifiuto del piccolo di convivere e frequentare regolarmente il padre: dunque una valutazione basata sul netto rifiuto della figura paterna, che denota, inevitabilmente, il pessimo rapporto padre-figlio [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][scartata a priori anche la sola ipotesi di campagne denigratorie materne – ndr].
Insomma, Piazza Cavour ha osservato che il ricorso non ha fondamento «se riferito alla contestazione della motivazione che appare invece esauriente e coerente nel ricostruire quale sia l’interesse del minore in questa fase della crescita per addivenire a una decisione il più possibile coerente e che salvaguardi in una prospettiva più ampia il rapporto fra padre e figlio».
Fonte: www.cassazione.net
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Be, che dire non conoscendo le motivazioni e cosa è stato fatto nei gradi di giudizio precedenti, è altresì evidente un fatto. Da sempre il fenomeno dell'alienazione genitoriale si verifica ove tra i genitori dopo la separazione permane una componente conflittuale.E' risaputo che, seppure con delle eccezioni, la convivenza è condizione privilegiata a mettere in atto l'alienazione, alla quale si potrelle ridurre equilibrando i rapporti e punendo severamente i cattivi genitori. Ma niente di questo si fa, anzi la condizione d'impunità favorisce il perdurare di fenomeni del genere. Il dover quindi ammettere che il rifiuto è frutto delle influenze materne è in se ammettere la colpevolezza di aver armato la mano di un assassino ed in maniera persino perversa, di averlo fatto per il bene supremo dello stesso bambino!Se questo "errore" lo si poteva ammettere nelle prime fasi di una nuova legge, dopo anni di casi del genere, l'errore non è + accettabile, visto che non lo si ammettere tanto vale negarlo fino alla fine. Anzi con sentenze come questa in molti, secondo me si asterranno dal continuare la propria battaglia visto che a fronte di migliaia di euro di spese la sconfitta è quasi certa. Soprattutto quei papà meno fortunati economicamente non potranno che fare fagotto ed andarsene.
Spero che la rabbia superi sempre la rassegnazione e compatti si continui questa battaglia.