Cass. – La collocataria che sceglie per il figlio una scuola privata senza consultare il padre non ha diritto al rimborso della retta

Stop alle decisioni unilaterali sui figli di coppie separate: a maggior ragione dopo l’introduzione dell’affido condiviso entrambi i genitori devono scegliere l’indirizzo scolastico del ragazzo e se mandarlo a scuola pubblica o privata. Chi non consulta l’altro non ha diritto al rimborso della retta. 
Sono questi gli importanti principi sanciti dalla Corte di cassazione con la sentenza n.10174 del 20 giugno 2012
In particolare la vicenda riguarda una coppia che, dopo il divorzio, aveva ottenuto l’affidamento condiviso della figlia adolescente. La madre, con la quale viveva la ragazza, aveva deciso, senza consultare l’ex, di mandarla a scuola privata e poi aveva chiesto il rimborso della metà della retta. I giudici di merito le avevano dato ragione.
Ma la Cassazione ha ribaltato le sorti della vicenda accogliendo il primo motivo di ricorso presentato dall’uomo e facendo una serie di importanti precisazioni sulle decisioni da prendere in caso di affidamento condiviso. 
Sul punto si legge che l’affido condiviso «oltre ad implicare l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un’attiva collaborazione degli stessi nell’elaborazione e nella realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi». 
In questo caso, dunque, non spettava al padre l’onere di fornire la prova del proprio dissenso dalla decisione assunta dalla ex moglie – essendo quest’ultima tenuta, in qualità di attrice in senso sostanziale, a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di rimborso delle spese anticipate – non determinandosi, per effetto dell’obbligo sancito dalla sentenza di divorzio, alcuna inversione dell’onere probatorio, e restando quindi a carico della donna la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex-coniuge, al fine di ottenere il consenso all’iscrizione della figlia presso l’istituto privato.
Fonte: www.cassazione.net

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