L’ex marito disoccupato, che però ha formato una nuova famiglia, è tenuto al mantenimento del figlio: la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’incapacità di adempiere; e ciò anche se dopo la perdita del posto di lavoro l’onerato cade in uno stato depressivo. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 25177/12, pubblicata il 25 giugno.
Ad un 52enne, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la moglie, gli era stato imposto di versare un assegno di poco più di 500 euro per il mantenimento del figlio: onere mai adempiuto dall’uomo che, a seguito della perdita del lavoro, aveva avuto episodi di crisi esistenziale.
Ma, nota la sesta sezione penale basandosi sulle osservazioni della Corte d’appello di Ancona, che tale situazione non gli ha impedito di svolgere qualche lavoro saltuario e di instaurare una nuova relazione sentimentale con un’altra donna, con la quale ha avuto due figli: la Suprema corte, pertanto, ha ritenuto che la totale mancanza di interesse e la costante assenza di versamento di qualsiasi somma di denaro verso il primo figlio integrassero il reato di inadempimento degli obblighi familiari.
Al riguardo si legge in sentenza che «è configurabile uno stato di necessità ex articolo 54 Cp, dovuto alle condizioni di impossibilità economica dell’obbligato, come tale idoneo a scriminare la condotta dell’agente concretizzatasi nella violazione degli obblighi di assistenza familiare, esclusivamente laddove l’interessato si sia trovato in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto [la Cass. definisce esigenze minime di vita una somma – € 500,00/mese – con cui una normale famiglia di operai/impiegati mantiene due o tre figli; e, nel caso in esame, l’apporto della madre in che consiste?.. – ndr], con la conseguenza che la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’incapacità di adempiere, ogni qualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente».
Insomma, nonostante l’uomo ha continuato a sottrarsi del tutto ai suoi obblighi di genitore e rimanendo comunque insensibile al rispetto della prescrizione dettata dall’autorità giudiziaria in favore dei primo figlio minore, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando però le statuizioni civili.
Fonte: www.cassazione.net

El fecondador…paga Pegno!
Marcello Causica