Cass. – Non è reato pagare per qualche mese in ritardo l’assegno di mantenimento

Annullata la condanna di un padre separato. Il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento alla luce della crisi economica

Non rischia una condanna penale il padre separato che, per alcuni mesi, non paga puntualmente l’assegno di mantenimento all’ex moglie in favore del figlio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25596 del 2 luglio 2012, ha annullato, perché il fatto non sussiste, la condanna disposta dalla Corte d’Appello di Caltanissetta a carico di un papà che per alcuni mesi non era stato puntuale. 
L’uomo, aveva sempre pagato quanto stabilito dai giudici per il mantenimento del figlio cercando di versare la somma entro il mese di riferimento. Tuttavia, durante un periodo di difficolta’ economica, aveva pagato in maniera irregolare gli importi dal novembre del 2005 al febbraio del 2006. In particolare lui, il 14 febbraio 2006, aveva versato 600 euro per i mesi di novembre e dicembre del 2005, e il 28 marzo del 2006 aveva versato altri 600 euro per i mesi di gennaio e febbraio del 2006. Tutto tramite vaglia postale.
Questi ritardi pero’ avevano fatto scattare la denuncia da parte dell’ex moglie e il processo era andato avanti anche dopo che l’ex moglie aveva ritirato la querela per il presunto danno nei confronti del figlio minore.
Ma la Suprema Corte ha cancellato la condanna per il padre bacchettando la Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva affermato che ”il ritardo del versamento integra comunque” il reato di ”sottrazione agli obblighi di assistenza famigliare”. In proposito la Cassazione ha rilevato che il reato in questione non si realizza con ”qualsiasi forma di inadempimento” ed inoltre ci deve essere anche una volonta’ dolosa di non adempiere agli obblighi.
Dunque, per arrivare alla condanna, ”si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilita’ dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”. ”Quindi il reato – spiega ancora Piazza Cavour – non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, sebbene la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovra’ valutarne la ‘gravita” e, quindi, l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma e’ tesa ad evitare”.
In pratica, essendo stati ”brevi” i ritardi contestati, la Cassazione ha ritenuto di poter ”ragionevolmente”ritenere che si sia trattato solo di un momentaneo problema economico per il quale il padre separato non merita la condanna penale.
Fonte: www.cassazione.net

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