Cass. – Commette reato l’uomo che costringe la nullafacente a cercarsi un lavoro

Compie reato l’ex che versa alla moglie-nullafacente l’assegno di mantenimento solo saltuariamente e in minima entità, in quanto ciò non soddisfa l’obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 26176/12 pubblicata il 6 luglio, ha respinto il ricorso di un 55enne contro la decisione della Corte d’appello di Roma che lo ha condannato per non avere prestato i mezzi di sussistenza alla moglie-nullafacente. Le somme versate, in minima parte rispetto al dovuto e per giunta sporadicamente, non hanno soddisfatto l’obbligo previsto dalla legge a carico del coniuge onerato. 
La sesta sezione penale, in linea con la Corte romana, ha osservato che nei versamenti effettuati, la maggior parte delle somme pagate erano servite al sostentamento del figlio minorenne, mentre gli importi realmente destinati alla moglie-nullafacente furono saltuari e modesti. Proprio questo ha convinto i giudici che l’uomo non aveva fornito alla moglie-nullafacente i mezzi di sussistenza, tanto da portare la donna a ricorrere all’aiuto del padre e – orrore e scandalo! – cercarsi un lavoro, per fronteggiare alle necessità della vita quotidiana.
Insomma: la mancata corresponsione della somma mensile di 1.100 euro fissata dal giudice civile per il mantenimento della moglie-nullafacente configura a carico dell’ex marito il reato ex articolo 570 Cp. 
Fonte: www.cassazione.net

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