Per eccepire il superamento del termine ex articolo 244 Cc è inutile citare la pregressa indagine del detective privato sull’infedeltà coniugale
Disconoscimento di paternità fuori tempo massimo? Dipende. Il termine di decadenza per l’azione ex articolo 244 Cc comincia a decorrere da quando l’uomo ha la certezza del tradimento da parte della donna. E come dies a quo, per eccepire l’intervenuta decadenza, non si può indicare l’indagine sull’infedeltà coniugale svolta dal detective privato, laddove il marito tradito ha in seguito ottenuto un esame biologico. Soltanto in quest’ultimo momento, insomma, l’attore ha avuto la consapevolezza vera e propria dell’adulterio.
È quanto emerge dalla sentenza 11405/12, pubblicata il 6 luglio dalla prima sezione civile della Cassazione.
Respinto il ricorso della donna che intende bloccare il disconoscimento di paternità: inutile tentare di “retrodatare” la consapevolezza dell’adulterio, sostenendo che il marito ne sia venuto al corrente per certo in epoca piuttosto risalente, dopo il ritrovamento da parte dell’uomo di una fotografia che mostrava il bambino (che credeva suo) in braccio a uno sconosciuto: circostanza che avrebbe insospettito il marito al punto da convincerlo a rivolgersi a un’agenzia d’investigazioni per far pedinare la moglie e scoprirne i segreti.
Il punto è che, per quanto risulti “datata” l’indagine del detective, non c’è alcuna certezza sulle conclusioni cui è giunto l’investigatore privato. E dunque la decorrenza del termine di decadenza per esperire l’azione di disconoscimento della paternità non può che scattare dall’acquisizione dei dati genetici ottenuta in epoca successiva dal marito. Spese del giudizio compensate per la delicatezza della vicenda.
Fonte: www.cassazione.net
