Non ha nessun valore sul piano giuridico la rinuncia da parte dei figli ormai adulti e autonomi all’assegno a carico del padre separato. Sono irrilevanti i fatti concludenti, come la cessione di attività commerciali o la donazione di immobili. È solo il giudice del divorzio che può decidere.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11648 dell’11 luglio 2012.
In questo caso la prima sezione civile ha dato torto a un padre che aveva smesso di versare ai figli ormai trentenni il mantenimento, sostenendo di aver ceduto loro, insieme alla ex moglie, un vivaio. Ma secondo gli Ermellini, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione».
Fonte: www.cassazione.net
